Cassazione Penale, Sentenza n. 33639/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990), deducendo violazione dell'art. 297 cod. proc. pen. e chiedendo la retrodatazione della durata della seconda ordinanza custodiale del 14/09/2021 alla data dell'esecuzione della prima ordinanza coercitiva (arresto in flagranza del 05/01/2020). La difesa sosteneva che gli elementi posti a supporto della seconda misura erano già in possesso della polizia giudiziaria al momento della prima misura, rendendo inefficace la seconda.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera rispetto a fatti oggetto di un diverso procedimento solo se tali fatti erano "desumibili" dagli atti già all'epoca dell'emissione della prima ordinanza. Tale desumibilità richiede un compendio documentale o dichiarativo che consentisse un immediato apprezzamento prognostico della gravità e della concludenza degli indizi; non è sufficiente la mera conoscenza storica dei reati né la sola similitudine delle fattispecie. Nel caso concreto la prima misura (successiva all'arresto del 05/01/2020) precedeva di molti mesi l'informativa conclusiva posta a supporto della seconda ordinanza e la desumibilità non è stata dimostrata con elementi concreti. Perciò la misura è rimasta efficace, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; inoltre sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. pen.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen.
La retrodatazione della durata della misura cautelare opera rispetto a fatti anche di un diverso procedimento solo se quei fatti erano desumibili dagli atti disponibili al momento dell'emissione della prima ordinanza; la desumibilità richiede un compendio documentale o dichiarativo che permetta un immediato apprezzamento prognostico degli indizi
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina le condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contestate al ricorrente, costituendo il titolo per l'applicazione della misura cautelare
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. pen.
Previsione procedurale richiamata dalla sentenza per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia
Massime di principio
- La retrodatazione della durata di una successiva misura cautelare ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. richiede che i fatti oggetto della seconda misura fossero effettivamente "desumibili" dagli atti esistenti al momento della prima ordinanza; non basta la semplice coincidenza o similarità delle imputazioni
- La desumibilità implica la presenza, negli atti originari, di elementi documentali o dichiarativi tali da permettere al pubblico ministero un immediato apprezzamento prognostico della gravità e della concludenza degli indizi
- Chi invoca la retrodatazione ha l'onere di dimostrare con elementi concreti che i presupposti della seconda misura erano già ricavabili all'epoca della prima
- Se la seconda misura si fonda su atti o informative depositate successivamente alla prima ordinanza (ad es. informativa conclusiva), è difficile ottenere la retrodatazione a meno di prova oggettiva della desumibilità
- In casi analoghi la difesa dovrebbe produrre e indicare espressamente i documenti o le dichiarazioni che, se presenti già all'epoca della prima misura, dimostrerebbero la desumibilità richiesta dalla giurisprudenza
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