Ordinanza n. 1608/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro gli atti di formazione della graduatoria e di nomina dei giudici di pace di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a nomina)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, sostenendo l’illegittimità derivata degli atti amministrativi applicativi dell’art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116/2017, nella parte relativa alla limitazione entro dieci anni della rilevanza del titolo preferenziale dell’anzianità professionale, disposizione successivamente dichiarata parzialmente incostituzionale. Ha chiesto l’annullamento degli atti, il ricalcolo della graduatoria di merito e l’accertamento della corretta posizione graduatoria, ritenuta utile alla nomina. Il TAR aveva considerato immediatamente lesiva la delibera del CSM del 20 marzo 2024, di ammissione al tirocinio, ritenendola definitiva quanto al punteggio attribuito e alla posizione in graduatoria, anziché la successiva delibera di nomina dei giudici di pace del 17 dicembre 2025.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza cautelare del TAR e ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto, sotto il profilo del fumus, che la delibera del 20 marzo 2024 non fosse l’atto lesivo idoneo a esaurire il rapporto, poiché ammetteva la ricorrente al tirocinio e non determinava la graduatoria finale. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il punteggio attribuito sulla base di una norma successivamente dichiarata incostituzionale rischiava di ledere definitivamente il bene della vita perseguito, ossia la possibilità di ottenere la nomina. L’ordinanza è stata trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 116/2017
nella parte in cui limita la rilevanza del titolo preferenziale dell’anzianità professionale entro i dieci anni
La disposizione è indicata come norma applicata dagli atti amministrativi impugnati e come parzialmente dichiarata incostituzionale; il punteggio attribuito sulla sua base costituisce il presupposto della lamentata lesione.
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, una volta accolta la domanda cautelare, la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, l’atto lesivo non coincide necessariamente con il primo atto della sequenza procedimentale: una deliberazione di ammissione al tirocinio, che non determina la graduatoria finale, non esaurisce il rapporto e non preclude l’impugnazione degli atti successivi realmente lesivi.
- Quando il punteggio posto a fondamento di una graduatoria è stato attribuito in applicazione di una disposizione successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, può sussistere il periculum in mora qualora il mantenimento di quel punteggio rischi di compromettere definitivamente il bene della vita perseguito dal candidato.
- L’accoglimento dell’appello cautelare contro il rigetto della sospensiva comporta la riforma dell’ordinanza del TAR e l’accoglimento della domanda cautelare, con possibilità di trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 1000/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 970/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 974/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 201/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 202/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 apr 2026Ordinanza n. 203/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →