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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9459/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 15/05/2023; la ricorrente censurava in particolare che la revoca aveva effetti retroattivi (ex tunc) e non dalla data di comunicazione come previsto dalla normativa; inoltre si contestava l'interpretazione del Tribunale di Trani secondo cui il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per mancato rispetto del rito civile sommario (artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ. o 281-decies/281-undecies) e per mancanza di procura speciale depositata secondo l'art.125 cod. proc. civ.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo meritevole di accoglimento. Ha affermato la natura accessoria dell'opposizione avverso il rigetto o la revoca del patrocinio a spese dello Stato quando il procedimento principale è penale, e ha disposto che le fasi non disciplinate specificamente dal d.P.R. 115/2002 devono essere coordinate con le disposizioni del processo penale. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata del Tribunale di Trani e ha rinviato gli atti al Presidente del Tribunale di Trani per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99

    il rito con cui deve essere celebrato il processo di opposizione ai provvedimenti di rigetto è quello speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato

    L'art.99 va letto nella sua natura compilativa e nella specifica funzione di disciplina dell'opposizione al rigetto dell'ammissione al patrocinio; quando il procedimento è accessorio a un processo penale, le fasi non espressamente regolate devono essere coordinate con il rito penale

  • d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, art. 14

    Ha sostituito la precedente norma richiamando la disciplina del rito sommario civile (artt.702-bis e ss.), ma il rinvio non esclude la necessità di coordinamento con il procedimento principale quando questo è penale

  • artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ. (richiamati nella giurisprudenza)

    Disciplina il rito civile sommario di cognizione applicabile alle controversie speciali per onorari; la Corte segnala che tale disciplina vale per le materie espressamente previste ma non può estromettere la regola di accessorialità rispetto al procedimento penale

  • art. 125 cod. proc. civ.

    Disposizione che riguarda la sottoscrizione e la procura alle liti; il Tribunale aveva ritenuto necessaria la procura speciale secondo questo articolo, ma la Cassazione ha richiamato la rilevanza della nomina/difesa rilasciata nel processo penale per i connessi procedimenti incidentali

  • artt. 548 e ss. cod. proc. pen.

    Norme del processo penale invocate come disciplina di riferimento per i procedimenti accessori che sorgono nell'ambito del processo penale; secondo la Corte, devono coordinare le fasi non disciplinate dal d.P.R.115/2002

Massime di principio

  • Quando l'opposizione o il procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato nasce nell'ambito di un processo penale, esso ha natura accessoria e per le questioni non regolate specificamente dal d.P.R.115/2002 si applicano le regole del processo penale.
  • Il richiamo alle forme del rito civile sommario (art.702-bis e ss.) non è assoluto: non può essere interpretato in modo da escludere la necessità di coordinamento con il procedimento principale quando quest'ultimo è penale.
  • La mancata produzione di una procura speciale ai sensi dell'art.125 cod. proc. civ. non dovrebbe automaticamente portare all'inammissibilità se la nomina del difensore è già efficace nel processo penale e il procedimento è accessorio; occorre valutare la funzione e la natura del procedimento incidentale.
  • In caso di dubbio sulla competenza o sul rito applicabile, il giudice dovrebbe evitare decisioni di inadmissibilità affrettate e, ove necessario, consentire alle parti un termine per regolarizzare o chiarire la posizione, ovvero rimandare la valutazione al giudice competente dopo opportuna istruttoria.
  • Sulle questioni di decorrenza degli effetti della revoca del patrocinio, occorre applicare i principi stabiliti dalla normativa specifica e valutare se la revoca debba produrre effetto dalla comunicazione o ex tunc, con attenzione alla tutela della difesa nel processo principale.

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