Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36306/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto relativo alla costruzione di due palazzine e a opere accessorie di assistenza idraulica ed elettricista. L'impresa appaltatrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per Euro 42.153,63 a titolo di corrispettivo della fattura n. 30/2006, riferita ai lavori di "assistenze idraulico elettricista e posa". In appello la decisione di primo grado è stata riformata: la Corte territoriale ha ritenuto che la quietanza apposta sulla fattura n. 19/2006, relativa ai lavori al rustico, comprendesse anche le ulteriori voci poi indicate nella fattura n. 30/2006, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda dell'appaltatore. Con il ricorso per cassazione l'impresa ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, omesso esame di fatti decisivi e violazione dei canoni di interpretazione contrattuale: ha sostenuto che la quietanza del 2006 riguardasse solo le opere di costruzione al rustico, non anche le assistenze idrauliche ed elettriche; ha lamentato inoltre che il contratto di appalto prevedeva che eventuali lavori in economia dovessero essere ordinati e controfirmati dal direttore dei lavori, e che la Corte d'appello avrebbe erroneamente recepito deduzioni tardive della controparte, trascurando la delimitazione del thema decidendum operata in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e comunque infondati: ha osservato che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato il contenuto della domanda, delle contestazioni processuali, del contratto di appalto, degli stati di avanzamento e delle quietanze; ha valorizzato il fatto che il documento del 15 marzo 2006 non introduceva nuovi lavori, ma scorporava voci già ricomprese nel precedente stato finale del 1 marzo 2006; ha ritenuto, quindi, corretta l'interpretazione della quietanza come attestazione del saldo di entrambe le palazzine e comprensiva anche delle voci successivamente scorporate. È stata confermata la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    omesso esame di un fatto storico decisivo

    Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dagli atti o dalla sentenza, discusso tra le parti e decisivo; non riguarda questioni o argomentazioni.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La censura per violazione di legge non può risolversi nella semplice contrapposizione tra l'interpretazione della parte e quella accolta dal giudice di merito, soprattutto in tema di interpretazione negoziale.

  • art. 1362 c.c.

    La violazione dei canoni ermeneutici contrattuali deve essere specificamente dedotta, indicando le regole violate e spiegando in che modo il giudice se ne sia discostato.

  • art. 163 c.p.c.

    La doglianza relativa alla violazione delle regole processuali sulla domanda è stata esclusa, perché la Corte d'appello ha interpretato legittimamente le deduzioni contenute nell'atto di citazione in opposizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, non le mere questioni giuridiche, le argomentazioni difensive o la diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale e delle deduzioni delle parti è attività riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per specifici vizi di legge o motivazione nei limiti consentiti.
  • La denuncia di violazione dei criteri di interpretazione del contratto richiede una critica puntuale e non si esaurisce nella proposta di una lettura alternativa del negozio rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
  • Se il giudice accerta che un documento successivo non introduce nuovi lavori ma si limita a scorporare voci già incluse nella contabilità precedente, la quietanza riferita al saldo può coprire anche le poste poi evidenziate separatamente.
  • Quando la Corte di merito ha esaminato espressamente i documenti decisivi e ne ha tratto un apprezzamento logico coerente, tale valutazione di fatto è insindacabile in cassazione se non sono indicati specifici errori di diritto o motivazione nei limiti dell'art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.