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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04428/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale per euro 16.918,14 relativa a ritenute d’acconto, comprensiva di sanzioni, interessi e diritti di notifica. Il ricorso era stato respinto sia in primo grado sia in appello; il contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione si erano costituiti per resistere. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito nella l. n. 225/2016, con riferimento espresso anche alla cartella oggetto della causa; dopo la comunicazione delle somme dovute da parte dell’agente della riscossione, ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, notificandola alle controparti.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al giudizio conseguente alla domanda di definizione agevolata del debito fiscale e, richiamando l’art. 390 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del processo. Ha precisato che, trattandosi di estinzione per rinuncia successiva a definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ha inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione è dipesa da fatti sopravvenuti e non dall’esito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    La definizione agevolata del debito fiscale ha determinato la sopravvenuta rinuncia al giudizio da parte del contribuente.

  • l. 1 dicembre 2016, n. 225

    Legge di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata come base della definizione agevolata.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del giudizio, notificata alle controparti, comporta l’estinzione del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato quando la definizione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti e da effetti della legislazione condonistica.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte della disciplina dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio, quando sia regolarmente notificata alle controparti, determina l’estinzione del processo di cassazione.
  • Se la rinuncia è conseguenza dell’adesione a una definizione agevolata del debito fiscale, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
  • L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l’estinzione del giudizio dipende da un evento sopravvenuto estraneo alla soccombenza sul ricorso, come l’adesione a una procedura condonistica.
  • La comunicazione dell’agente della riscossione che indica espressamente la cartella oggetto di causa conferma la riferibilità della definizione agevolata al giudizio pendente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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