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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5645/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo la pena illegale per difetto. Ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento (poiché l'illegalità della pena invalida l'accordo) e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il prosieguo. In sostanza l'aumento previsto dall'art. 81 doveva essere applicato e la mancata applicazione ha reso la pena illegale.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza di applicazione della pena resa con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) perché, pur essendo contestato a Brambilla il reato di resistenza a pubblico ufficiale per condotte rivolte a tre distinti carabinieri, il Tribunale non ha aumentato la pena per il concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81, comma 1 c.p., determinando così una pena inferiore al minimo edittale applicabile nella fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); nel caso l'accordo è stato valutato alla stregua delle limitazioni di impugnabilità previste dall'art. 448 c.p.p.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contestato (resistenza a pubblico ufficiale); la fattispecie riguarda la resistenza mediante violenza/minacce in danno di tre operanti

  • art. 81, comma 1, cod. pen.

    Prevede l'aumento della pena per il concorso formale di reati; applicabile quando, nello stesso contesto, gli atti di resistenza sono diretti contro più pubblici ufficiali, con obbligo di aumentare la pena prima di determinare il trattamento sanzionatorio complessivo

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita l'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento alle ipotesi tassative indicate (tra cui l'illegalità della pena); giustifica l'ammissione del ricorso del pubblico ministero per pena illegale

  • Sez. U., n. 40981 del 22/02/2018 (Apolloni)

    Giurisprudenza delle Sezioni unite che statuì che la resistenza a più pubblici ufficiali, nel medesimo contesto, integra concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81 c.p.

  • Sez. 4, n. 10688 del 05/03/2020 (Tonoli)

    Affermata l'ammissibilità del ricorso del P.M. contro sentenza di patteggiamento per omessa applicazione dell'aumento per continuazione/concorrente, configurando pena illegale

  • Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015 (Jazouli) e Sez. U., n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)

    Chiariscono la distinzione tra pena "illegale" (fuori dai limiti edittali o dalla specie prevista) e mera illegittimità nel percorso argomentativo; l'illegalità consente il ricorso contro il patteggiamento

  • Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)

    Stabilisce che l'illegalità della pena concordata rende invalido l'intero accordo e giustifica l'annullamento senza rinvio

Massime di principio

  • Quando con il patteggiamento vengano concordate pene, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solo in ipotesi tassative indicate dall'art. 448 c.p.p., tra cui l'illegalità della pena; l'omessa applicazione di un aumento obbligatorio integra tale illegalità
  • Se i fatti consistono nell'opposizione a più pubblici ufficiali/ incaricati nello stesso contesto, deve valutarsi il concorso formale ex art. 81 c.p. e applicarsi l'aumento di pena prima di determinare riduzioni/attenuanti o sconti per il rito
  • La distinzione tra pena "illegale" e "meramente illegittima" è fondamentale: la prima consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e può portare all'annullamento senza rinvio se l'accordo risulta invalido
  • Se la Corte di legittimità accerta che la pena pattuita è illegale (per specie o quantità), annulla senza rinvio perché il vizio investe l'intero accordo; gli atti ritornano al giudice di merito per il prosieguo
  • Nella redazione degli accordi di patteggiamento è essenziale verificare a monte tutte le eventuali aumentative normative (es. concorso formale, continuazione, circostanze speciali) per evitare che la pena concordata risulti inferiore al minimo edittale applicabile
  • Per la difesa, in caso di possibile aumento obbligatorio, conviene prevedere alternative o chiedere che l'incremento sia contenuto al minimo; tuttavia, l'omessa applicazione resta un vizio rilevabile dal P.M. e dalla Cassazione

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