Cassazione Penale, Ordinanza n. 17249/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra reati già definiti con cinque sentenze irrevocabili. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione rilevando: eterogeneità dei reati, diverso luogo di commissione, diverse modalità esecutive, distanza temporale di almeno un anno tra i fatti, e irrilevanza del certificato di tossicodipendenza prodotto, anche perché risalente al 2014 mentre l'ultimo reato era del 2009. Il ricorso deduceva genericamente un vizio di mancanza di motivazione e, in particolare, contestava la valutazione di irrilevanza dello stato di tossicodipendenza, sostenendo che l'ultima condanna riguardava una cessione di stupefacente.
La decisione
La Corte ha ritenuto le censure manifestamente inidonee a scalfire la motivazione dell'ordinanza impugnata, reputata esaustiva e logicamente coerente. Ha ribadito che, in assenza di altri indici sintomatici della continuazione, il mero stato di tossicodipendenza non è sufficiente a fondare il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata inoltre disposta l'oscurazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione sulla continuazione, il giudice può negare il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso quando gli elementi fattuali evidenziano eterogeneità dei reati, distanza temporale tra i fatti, differenze di luogo e di modalità esecutive.
- Lo stato di tossicodipendenza, da solo, non integra un indice sufficiente a fondare la continuazione se mancano altri elementi sintomatici della preesistenza di un medesimo disegno criminoso.
- Un ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche di motivazione o a contestare isolatamente la valutazione di un elemento, senza confrontarsi con la struttura argomentativa complessiva dell'ordinanza, è inidoneo a superare una motivazione ritenuta esaustiva e può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17132/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17133/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17134/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17135/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17136/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17137/2026 del 13/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →