Cassazione Penale, Ordinanza n. 10720/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, rilevando che le doglianze prospettate attengono a errori di valutazione e di giudizio, estranei all'errore di fatto previsto dall'art. 625-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello. Il ricorso straordinario deduceva errori relativi alla valutazione del contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché alla ritenuta fondatezza delle argomentazioni dei giudici di merito sulla sussistenza di un reato associativo e sull'attribuzione al ricorrente di un ruolo apicale nel sodalizio. La Corte ha ritenuto che tali censure non riguardassero un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma errori di diritto o di giudizio insuscettibili di correzione con il rimedio straordinario.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è ammissibile solo nei limiti del relativo errore percettivo; restano esclusi gli errori di diritto e di giudizio, anche se derivanti dall'interpretazione degli atti processuali.
art. 625-bis c.p.p.
il rimedio straordinario non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto operata nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è deducibile soltanto un errore di fatto percettivo, non anche l'errore di diritto o di giudizio derivante da una diversa lettura delle norme o degli atti processuali.
- Le censure che mirano a contestare la valutazione delle intercettazioni, delle dichiarazioni dei collaboratori o la ricostruzione del ruolo dell'imputato nel reato associativo non integrano errore di fatto, ma investono apprezzamenti valutativi non sindacabili con il rimedio straordinario.
- Quando il motivo di ricorso, pur formalmente prospettato come errore di fatto, richiede in realtà una nuova valutazione del contenuto degli atti o delle prove, il ricorso va dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso straordinario comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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