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Sentenza

Sentenza del 25/06/2020 n. 1976 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione- Controllo automatizzato - liquidazione d'imposta eseguita sulla base dei dati forniti dal contribuente - Avviso bonario - Non necessita - Iscrizione a ruolo - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata affermata la legittimità dell'iscrizione a ruolo: l'avviso bonario non è necessario quando la liquidazione dell'imposta deriva dai dati forniti dal contribuente e l'Ufficio non ha modificato tali dati. Il testo non specifica il giudice, il grado, l'esito dei precedenti giudizi o la statuizione sulle spese.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato della dichiarazione, sostenendo che avrebbe dovuto ricevere la comunicazione preventiva del cosiddetto avviso bonario prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. 600/1973 e dall'art. 54-bis del d.P.R. 633/1972. Il testo non indica importi, date, né ulteriori motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. 600/1973

    tale comunicazione non è necessaria ove la liquidazione d'imposta sia stata eseguita sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente senza che sia stata apportata dall'Ufficio alcuna variazione dei dati rappresentati dallo stesso.

    Nel controllo automatizzato delle imposte sui redditi, la comunicazione preventiva non è necessaria se l'imposta è liquidata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente, senza correzioni o variazioni operate dall'Ufficio.

  • Art. 54-bis del d.P.R. 633/1972

    tale comunicazione non è necessaria ove la liquidazione d'imposta sia stata eseguita sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente senza che sia stata apportata dall'Ufficio alcuna variazione dei dati rappresentati dallo stesso.

    Nel controllo automatizzato dell'IVA vale il medesimo criterio: l'avviso bonario non è richiesto quando la liquidazione si fonda sui dati forniti dal contribuente e l'Ufficio non li ha modificati.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato, occorre distinguere tra una liquidazione che riproduce i dati della dichiarazione e una liquidazione che deriva da variazioni o correzioni dell'Ufficio: nel primo caso, secondo il principio riportato, l'avviso bonario non è necessario.
  • La sola assenza dell'avviso bonario non rende illegittima l'iscrizione a ruolo quando il calcolo dell'imposta è stato effettuato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente senza modifiche dell'Amministrazione.
  • Per valutare una contestazione analoga, è quindi decisivo verificare se l'Ufficio abbia effettivamente alterato i dati dichiarati oppure si sia limitato a liquidare l'imposta sulla base di essi.

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