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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21774/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a contributi di bonifica per l'anno 2010, deducendo che i fondi di sua proprietà, pur ricompresi nel comprensorio consortile, non traevano alcun beneficio dalle opere di bonifica e contestando, in sostanza, il fondamento della pretesa impositiva. La CTR aveva rigettato l'appello del Consorzio, ritenendo che, in assenza di un Piano Generale di Bonifica, l'ente non avesse provato le opere eseguite poste a base della cartella. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità/motivazione apparente della sentenza d'appello, asseritamente resa per relationem; 2) violazione della normativa regionale toscana sulla competenza ad approvare il Piano Generale di Bonifica, sostenendo che gli organi provvisori non avessero tale potere; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR invertito l'onere della prova in materia di contributi consortili; 4) omesso esame di documenti e relazione tecnica che avrebbero dimostrato l'esecuzione degli interventi di bonifica nella zona; 5) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta mancata decisione della CTP in ordine alle istanze istruttorie, in particolare alla c.t.u.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la doglianza sulla motivazione apparente era stata formalmente incanalata come violazione di legge ma sostanzialmente attingeva un vizio motivazionale; comunque ha escluso che la sentenza d'appello fosse priva del minimo costituzionale di motivazione e ha rilevato anche la mancata dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado in ipotesi di doppia conforme. Ha poi respinto il secondo e il terzo motivo, affermando che, in mancanza di Piano Generale di Bonifica e di specifica contestazione non sufficiente a far operare la presunzione di beneficio, l'onere di provare i presupposti della contribuzione grava sul Consorzio, il quale deve dimostrare la qualità di proprietario del fondo nel comprensorio e il vantaggio diretto e specifico derivante dalle opere. La Corte ha precisato che il Piano Generale di Bonifica è presupposto indefettibile del piano di classifica e che l'impossibilità di approvarlo per la mancata costituzione degli organi consortili non legittima la pretesa impositiva. Infine ha respinto il quarto e il quinto motivo: la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito; non vi era omessa pronuncia su istanze istruttorie, e comunque la mancata ammissione/valutazione di prove non era decisiva né censurabile nel caso concreto anche per effetto della doppia conforme. Il Consorzio è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato per censurare la violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte rileva che il primo motivo attiene in realtà alla motivazione della sentenza e non a un errore di sussunzione della fattispecie astratta.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è richiamato per il vizio processuale, in particolare per la dedotta nullità della sentenza e per l'asserita omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma, il sindacato è limitato al minimo costituzionale della motivazione e che non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà, salvo motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza per sostenere la dedotta apparente motivazione della decisione tributaria.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    la Corte richiama la norma quale parametro del requisito di motivazione della sentenza e del controllo sul rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • artt. 10, 47, comma 6, 51, comma 8, e 52 L.R. Toscana n. 34 del 1994

    sono invocati dal ricorrente per sostenere la competenza degli organi consortili all'adozione del Piano Generale di Bonifica; la Corte osserva che la disciplina regionale impone comunque il Piano come presupposto dell'attività consortile e della contribuzione.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte applica il criterio di riparto dell'onere probatorio: in assenza di Piano Generale di Bonifica e di presunzione derivante dal piano di classifica, l'ente impositore deve provare i presupposti della pretesa contributiva e il beneficio diretto e specifico per il fondo.

  • L.R. Toscana n. 47 del 2009

    richiamata dal ricorrente per spiegare la sospensione delle elezioni consortili; la Corte ritiene che tale circostanza non legittimi la pretesa impositiva.

  • L.R. Toscana n. 8 del 2010

    richiamata dal ricorrente nel medesimo contesto della sospensione delle elezioni consortili.

  • L.R. Toscana n. 47 del 2010

    richiamata dal ricorrente nel medesimo contesto della sospensione delle elezioni consortili.

  • artt. 860 c.c. e 10 r.d. n. 215 del 1933

    sono indicati come base del presupposto dell'obbligo di contribuzione, consistente nel vantaggio diretto e immediato per il fondo, presunto in presenza di piano di classifica approvato e inclusione nel perimetro di intervento.

  • art. 8 L.R. Toscana n. 34 del 1994

    stabilisce che ciascun consorzio di bonifica svolge l'attività secondo il Piano generale di bonifica adottato per il comprensorio; la Corte lo qualifica come presupposto del piano di classifica.

  • art. 1 L.R. Toscana n. 34 del 1994

    è richiamato per indicare le finalità perseguite dalla bonifica in concorso con Regione ed enti locali.

  • art. 2 L.R. Toscana n. 34 del 1994

    viene richiamato per individuare le attività di bonifica che, se inserite nei piani generali, possono dar luogo all'obbligo contributivo.

  • art. 13, comma 2, L.R. Toscana n. 34 del 1994

    unitamente all'art. 53, attribuisce alle Comunità montane le funzioni dei consorzi sino a quando questi non siano costituiti; la Corte esclude che tale assetto valga a legittimare la pretesa contributiva in assenza del piano.

  • art. 53 L.R. Toscana n. 34 del 1994

    richiamato con l'art. 13, comma 2, per la disciplina transitoria delle funzioni consortili.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta omessa pronuncia sulla c.t.u.; la Corte afferma che l'omissione di pronuncia concerne domande, eccezioni o assunti decisori, non istanze istruttorie.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato in relazione alla doppia conforme e alla preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando non siano indicate ragioni di fatto diverse tra le due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente proposta come violazione di legge ma diretta in realtà a contestare la motivazione della sentenza deve essere riqualificata secondo il corretto paradigma del vizio denunciato; dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere l'iter logico della decisione; non è sufficiente lamentare insufficienza o contraddittorietà della motivazione fuori dai casi estremi individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • In tema di contributi consortili di bonifica, la presunzione di beneficio diretto per gli immobili ricompresi nel perimetro di contribuenza opera solo se esiste un piano di classifica approvato; in sua mancanza, l'ente impositore deve provare i presupposti della pretesa tributaria e il vantaggio specifico arrecato al fondo.
  • Il Piano Generale di Bonifica costituisce presupposto indefettibile del piano di classifica: la contestazione della sua mancata adozione neutralizza la presunzione di beneficio e impone al consorzio di dimostrare, in concreto, le opere eseguite e il beneficio diretto e immediato per il fondo del contribuente.
  • Le circostanze organizzative interne dell'ente impositore, incluse eventuali difficoltà nell'elezione degli organi consortili, non possono essere invocate per legittimare la pretesa contributiva in assenza dei presupposti sostanziali richiesti dalla disciplina di settore.
  • La valutazione delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più attendibili appartengono al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti casi ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c.; la mancata ammissione o valutazione di istanze istruttorie non integra di per sé omessa pronuncia.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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