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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1272/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato la confisca di prevenzione della società "Porta Savonarola" di proprietà di Iulios Levach e di altri beni. I ricorrenti contestavano: 1) la dichiarazione di pericolosità sociale (Mirco) slegata dall'applicazione di una misura personale; 2) l'insufficienza e la illegittimità delle prove utilizzate per ritenere i beni provento di attività illecite (in particolare dipendenza da procedimenti penali pendenti per truffa ed estorsione e presunzione di esistenza di somme di denaro non dimostrate); 3) violazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 circa i presupposti della misura patrimoniale e la presunzione di provenienza illecita senza adeguata istruttoria; 4) mancata acquisizione di prove integrative richieste dalla difesa (audizione di ditte e artigiani, verifica conti correnti) e l'asserita utilizzazione di somme di origine lecita (caparre, vendite immobiliari, apporti terzi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando il decreto della Corte di Appello di Venezia che aveva rigettato i ricorsi e confermato la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Venezia. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di autonomia della misura patrimoniale rispetto a quella personale, ha condiviso la valutazione del giudice di merito sulla pericolosità sociale dei ricorrenti fondata su precedenti, su plurime risultanze documentali e sull'assenza di dichiarazioni reddituali, e ha ritenuto legittimo l'uso, ai fini del giudizio di pericolosità, di elementi emergenti da procedimenti penali pendenti. Le censure prospettate sono state ricondotte ad un sindacato di merito non consentito in Cassazione in materia di misure di prevenzione. Sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia e misure di prevenzione)

    "art. 1, comma 1, lett. b)"; "art. 18: le misure personali e patrimoniali possono essere applicate disgiuntamente"; "art. 24"

    Il giudice può applicare la misura patrimoniale anche in assenza di misura personale (autonomia della misura patrimoniale). L'art.1 lett. b) è stato interpretato in linea con la giurisprudenza costituzionale come riferito a "categorie di delitto" che soddisfino il triplice requisito (abitualità, profitto e incidenza sul reddito). L'art.24 limita le giustificazioni del proposto (es. non ammette come prova di lecita provenienza l'allegazione di provento da evasione fiscale).

  • Legge n. 575/1965

    "art. 2-bis, comma 6-bis" (introdotto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92)

    Richiamata per spiegare la modifica normativa che ha affermato l'autonomia della misura patrimoniale rispetto a quella personale.

  • D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito)

    Ha contribuito a spezzare il nesso tra misure personali e patrimoniali rendendo possibile l'adozione disgiunta delle misure di prevenzione.

  • Art. 611 c.p.p.

    "procedimento in Cassazione non partecipato (udienza camerale non partecipata)"

    Stabilisce la forma di trattazione non partecipata per i ricorsi in materia di misure di prevenzione in Cassazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 611, rigettando la richiesta di udienza pubblica.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019

    citata nella motivazione per i parametri interpretativi

    Ha legittimato l'art.1, lett. b) D.Lgs. 159/2011 interpretandolo come riferito a categorie di reato e dettando il "triplice requisito" (delitti commessi abitualmente; che abbiano generato profitti; che siano stati l'unica o una componente significativa del reddito).

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    es. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020; altre pronunce indicate nella sentenza

    Richiama principi sul gravame limitato in Cassazione (violazione di legge o motivazione inesistente) e sull'ammissibilità di valutare anche elementi da procedimenti penali pendenti ai fini delle misure di prevenzione.

Massime di principio

  • La misura patrimoniale di prevenzione può essere adottata autonomamente rispetto a misure personali: non è necessario che sia applicata una misura personale per disporre la confisca di prevenzione.
  • Per ritenere la "pericolosità sociale" ai sensi dell'art.1 lett. b) D.Lgs. 159/2011 si applica il criterio del "triplice requisito" indicato dalla Corte Costituzionale: delitti commessi abitualmente, che abbiano generato profitti per l'interessato, e tali proventi costituiscano l'unica o una componente significativa del suo reddito; il giudice di merito deve motivare tali elementi con specifici fatti.
  • Il giudice delle misure di prevenzione può tener conto non solo delle condanne passate in giudicato ma anche di elementi emergenti da procedimenti penali pendenti, quando da questi emergano indizi idonei a sostenere il giudizio di pericolosità.
  • La mancanza di dichiarazioni reddituali e la sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni costituiscono elementi che consentono al giudice di formulare una presunzione ragionevole di provenienza illecita, salvo che il proposto non adempia adeguatamente al suo onere di allegazione in ordine a fonti lecite.
  • L'onere probatorio del proposto è in primo luogo di allegazione di fatti idonei a dimostrare plausibilmente la provenienza lecita; non è richiesto in Cassazione un sindacato completo sul merito degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • In sede di Cassazione, nei procedimenti di prevenzione, il controllo è limitato a violazioni di legge o a motivazione assente/meramente apparente: le critiche che equivalevano a sindacato di merito sono inammissibili.
  • Non è ammessa come prova di lecita provenienza la mera allegazione che i fondi derivino da evasione fiscale (richiamo all'art.24 D.Lgs. 159/2011).
  • Se la difesa ritiene necessarie prove integrative, la mancata acquisizione da parte del giudice di merito può essere censurata, ma la Cassazione valuta se tale censura configuri una violazione di legge rilevante o semplicemente un dissenso sulla motivazione.

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