Cassazione Penale, Sentenza n. 39816/2022 del 20/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del 19/10/2021 con la quale il Tribunale di sorveglianza ha revocato, con decorrenza 31/12/2020, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 94 d.P.R. n. 309/1990) concessa a Favasuli il 05/06/2019. La revoca si fondava su fatti emersi da perquisizione del 28/09/2021 (due grammi di hashish, bilancino, circa Euro 57.000 in contanti, dispositivi di comunicazione criptati e rilevatori di microspie, manoscritti contabili ritenuti illeciti, orologi e gioielli di dubbia provenienza) e sul deferimento per detenzione illecita di stupefacenti e ricettazione. In Cassazione il difensore ha dedotto: (1) violazioni delle norme sul verbalizzo e utilizzabilità delle dichiarazioni (art. 191 c.p.p. e correlati), contestando l'uso di dichiarazioni non sottoscritte; (2) illegittimità delle dichiarazioni di testimone de relato richiamando plurime norme procedurali; (3) erronea applicazione degli artt. 73 d.P.R. 309/1990 e 648 c.p. (contestazione della riconducibilità dei reati a Favasuli), nonché errori nell'evocare responsabilità fiscali; (4) travisamento della prova per l'assenza di elementi di collaborazione fraudolenta con un terzo (Cecconi); (5) illogicità e omissioni motivazionali riguardo alla sussistenza e attualità degli indizi, alla provenienza lecita dei contanti e alla provenienza dell'orologio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., ritenendo i motivi manifestamente infondati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la revoca dell'affidamento in prova è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, che può valutare anche notizie di reato non ancora definite penalmente purché rilevanti rispetto al trattamento rieducativo; il Tribunale di sorveglianza aveva fornito motivazione adeguata e priva di vizi logici circa la gravità degli elementi a carico e l'incompatibilità degli stessi con la prosecuzione del programma terapeutico. Conseguentemente il ricorso è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la Procura Generale aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 94
art. 94 d.P.R. n. 309/1990
Predispone la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari; la Corte conferma che la revoca di tale misura è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, valutazione che può tener conto di fatti di reato pertinenti al percorso rieducativo anche se non definiti penalmente.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sul sistema delle sostanze stupefacenti; invocata per l'addebito di detenzione ai fini di spaccio, la Corte ritiene che la contestazione degli artt. di sostanza non impedisca la valutazione del giudice di sorveglianza ai fini della revoca.
Codice penale, art. 648
Reato di ricettazione richiamato nel provvedimento di revoca; la Corte accetta che elementi indiziari di tale reato possano rilevare nel procedimento di sorveglianza.
Codice di procedura penale, art. 606
Disposizioni sui motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato il comma 3 per dichiarare inammissibile il ricorso manifestamente infondato.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; qui applicato per imporre il pagamento e il versamento alla Cassa delle ammende.
Codice di procedura penale, art. 191
Norme sul verbale e sulla rilevanza delle dichiarazioni; il ricorrente ha invocato la loro inosservanza, ma la Corte ha ritenuto che le contestazioni non abbiano dimostrato l'inefficacia degli elementi valutati dal Tribunale di sorveglianza.
Codice di procedura penale, artt. 195, 351, 357 comma 2, 373 comma 5
artt. 195, 351, 357(2), 373(5) c.p.p.
Norme relative all'assunzione e utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali e del testimone de relato; pur richiamate dal ricorso, la Corte ha ritenuto che eventuali vizi formali non abbiano viziato la motivazione di merito del Tribunale di sorveglianza.
Codice di procedura penale, art. 350
Riguarda i casi di inutilizzabilità di dichiarazioni; invocato dal ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione tale da inficiare il provvedimento impugnato.
Decisione Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Principio secondo cui può sussistere responsabilità per colpa nella proposizione di impugnazioni infondate; richiamato per giustificare la condanna al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa (es. affidamento in prova) non è automatica al semplice emergere di indizi di reato: il giudice di sorveglianza compie una valutazione discrezionale sul loro impatto rispetto al percorso rieducativo.
- Il Tribunale di sorveglianza può considerare notizie di reato non definite penalmente se pertinenti alla valutazione del trattamento; tali valutazioni di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo profili di diritto.
- Contestazioni formali sull'utilizzabilità di dichiarazioni (mancata sottoscrizione, de relato) non bastano automaticamente a rimuovere la revoca: occorre dimostrare che i vizi abbiano concretamente alterato la decisione motivazionale del giudice di merito.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario formulare motivi di diritto solidi e non meramente riconsiderazioni di fatto; ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
- In difesa preventiva, è utile documentare chiaramente la legittima provenienza di beni/denaro e produrre elementi che dimostrino la mancata compromissione del percorso rieducativo (ad es. attestazioni terapeutiche, comportamento integrativo), così da contrastare efficacemente la valutazione di incompatibilità.
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