Cassazione Civile, Sentenza n. 5090/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sulla qualificazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato tra le parti (dal 1° febbraio 2004, con contestazione sulla decorrenza di effetti dal 1° febbraio 2014) e sulla corretta applicazione delle norme che esenterebbero le federazioni sportive nazionali dall'obbligo di progetto. In particolare la Federazione assumeva che l'art. 6, comma 35, L. n. 13/2009 e l'art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 disponessero un regime speciale estensivo alle federazioni nazionali tale da escludere la conversione in rapporto subordinato in mancanza di progetto, e contestava la decisione del Tribunale di Padova che aveva qualificato il rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato per assenza di progetto e di contratto scritto, nonché la pronuncia che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Federazione. Ha confermato i precedenti giudizi di merito che avevano ritenuto inapplicabile all'ipotesi concreta l'art. 6, comma 35, L. n. 13/2009 e l'art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 in quanto tali disposizioni non hanno natura di interpretazione autentica e non possono essere applicate retroattivamente in assenza di chiara e univoca volontà legislativa di retroattività. La Corte ha inoltre riaffermato che le federazioni sportive nazionali, per la loro natura e disciplina, non possono essere automaticamente assimilate alle associazioni sportive dilettantistiche cui si riferiscono alcune esenzioni e che, nel caso concreto, risultava pacifica l'assenza di progetto e di contratto scritto. Perciò il rapporto è stato correttamente convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con decorrenza ed effetti come accertati in sede di merito) e confermata la tutela relativa al licenziamento ritenuto illegittimo. La Corte ha condannato la Federazione al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 6 comma 35 L. n. 13/2009 (Decreto Milleproroghe)
alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, e dall'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni
La Corte ha ritenuto che la disposizione non abbia carattere di interpretazione autentica con effetto retroattivo e, in assenza di espressa volontà retroattiva del legislatore, non possa essere applicata a rapporti instaurati anteriormente con conseguente esclusione dell'operatività dell'esenzione nella specie
art. 67 comma 1 lett. m) T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)
le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi ... erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI ... e dalle Federazioni sportive nazionali ...
Riferimento normativo richiamato dall'art. 6 comma 35; la Corte ha valutato che l'applicazione di tale regime fiscale e sostanziale richiede i presupposti previsti e non giustifica automaticamente la deroga al requisito del progetto per collaborazioni senza progetto
art. 61 comma 3 D.Lgs. n. 276/2003 (legge Biagi)
disposizione che individua ambiti di esclusione dell'operatività della normativa sul lavoro a progetto per le associazioni e societa` sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni
La Corte ha interpretato la norma come riferita alle associazioni sportive dilettantistiche affiliate e non come un'estensione automatica alla qualifica di federazione nazionale; pertanto non valida per esentare dalla necessita' del progetto le collaborazioni della Federazione ricorrente
art. 11 delle Preleggi
La legge non dispone che per l'avvenire
Principio di irretroattività richiamato dalla Corte: la norma sopravvenuta non puo' alterare situazioni giuridiche pregresse o in corso salvo chiara e univoca previsione di retroattivita'
art. 14 Disposizioni preliminari al Codice Civile
vietato l'uso dell'interpretazione analogica per norme che costituiscono eccezione alla regola generale
La Corte ha richiamato il divieto di estendere per analogia eccezioni legislative; non e' ammessa interpretazione estensiva che assimilerebbe le federazioni alle ASD per estendere un regime derogatorio
Massime di principio
- La semplice previsione normativa che menzioni federazioni sportive nazionali non costituisce automaticamente un'interpretazione autentica retroattiva: per applicare retroattivamente una norma che modifica effetti di rapporti già sorti serve una chiara e univoca volontà legislativa
- Le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI non si confondono automaticamente con le associazioni sportive dilettantistiche; le esenzioni e i regimi speciali previsti per le ASD non si estendono alle federazioni senza un chiaro aggancio normativo
- In assenza di un progetto scritto e degli elementi richiesti dalla disciplina del lavoro a progetto, la giurisprudenza tende a convertire rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- Nel contenzioso di merito la qualificazione dei fatti e la valutazione probatoria sono sottratte al sindacato di legittimità salvo omissione di fatto decisivo; la cassazione controlla soprattutto la corretta interpretazione delle norme e il rispetto dei principi giuridici fondamentali
- Chi contesta la conversione deve dimostrare la sussistenza, al momento dell'instaurazione del rapporto, del progetto e degli altri requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa sul lavoro a progetto
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