Sentenza n. 6177/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 13172/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione della graduatoria e degli atti di un concorso interno per 2.662 posti di vice-ispettore della Polizia di Stato, nella parte in cui non erano stati valutati, ai fini del punteggio, gli effetti della maggiore anzianità giuridica derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, promosso alla qualifica di vice-sovrintendente per meriti straordinari, ha contestato la graduatoria di un concorso interno per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti, nonché il bando, i criteri di valutazione e gli atti connessi, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare, tra i titoli di servizio, la maggiore anzianità giuridica spettante in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 75, comma 1, d.P.R. n. 335/1982 nella parte in cui non prevedeva l'allineamento della decorrenza giuridica dei vice-sovrintendenti promossi per meriti straordinari a quella più favorevole riconosciuta ai dipendenti promossi mediante selezione o concorso successivi ai fatti meritori. In primo grado erano stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 75, comma 1, d.P.R. n. 335/1982, come modificato dalla pronuncia costituzionale, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e l'eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta e sviamento. In appello sono stati dedotti, da un lato, la violazione dei principi sugli effetti temporali delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, sostenendo che il rapporto di lavoro non fosse esaurito e che la mancata impugnazione del ruolo, del bando o degli atti di inquadramento non potesse impedire l'applicazione retroattiva della pronuncia costituzionale; dall'altro, l'omesso esercizio del potere di disapplicazione degli atti amministrativi incompatibili con la sentenza della Corte costituzionale, anche mediante richiamo all'obbligo di disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto dell'Unione europea e all'art. 16, comma 8, d.l. n. 98/2011.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha dichiarato inammissibili le nuove conclusioni formulate in appello, rilevando che l'appello sembrava chiedere l'accertamento del diritto all'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice-sovrintendente, mentre il giudizio di primo grado riguardava esclusivamente l'annullamento della graduatoria concorsuale e degli atti presupposti, senza impugnazione degli atti di attribuzione della decorrenza, del ruolo dei sovrintendenti o richiesta di accertamento della retrodatazione. La modifica del petitum e della causa petendi è stata ritenuta preclusa dall'art. 104 c.p.a. Nel merito, il Collegio ha ritenuto consolidata la posizione dell'appellante e dei colleghi collocati in ruolo, poiché il ruolo di anzianità, le nomine e gli atti di inquadramento non erano stati tempestivamente impugnati. La mancata contestazione nel termine decadenziale ha reso intangibili tali posizioni, impedendo che la successiva dichiarazione di incostituzionalità producesse effetti su rapporti amministrativi ormai esauriti. Il ruolo di anzianità del personale, soprattutto nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego non privatizzato, è stato qualificato come atto autoritativo e provvedimentale; la posizione del dipendente rispetto agli atti di nomina e inquadramento è quindi di interesse legittimo, non di diritto soggettivo. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'appellante non aveva impugnato il ruolo, non aveva richiesto all'Amministrazione l'aggiornamento in autotutela né aveva impugnato il bando nella parte relativa alla valorizzazione dell'anzianità di servizio. È stato respinto anche il motivo sulla disapplicazione: la sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 non riguardava il diritto dell'Unione europea e non fondava un obbligo di disapplicazione analogo a quello operante, nei limiti riconosciuti, rispetto al diritto eurounitario. Anche il richiamo all'art. 16, comma 8, d.l. n. 98/2011 è stato ritenuto non pertinente, poiché la norma riguarda gli atti adottati in applicazione di disposizioni poi dichiarate incostituzionali, mentre nel caso concreto gli atti erano conformi alla disciplina vigente al momento della loro adozione e sono stati eventualmente incisi solo successivamente dalla pronuncia costituzionale. L'obbligo di ritiro degli atti nulli presuppone, inoltre, che l'atto sia ancora rimuovibile e non già consolidato per mancata impugnazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 104 c.p.a.
In appello non possono essere introdotte nuove conclusioni che modifichino il petitum o la causa petendi del giudizio di primo grado, in quanto il divieto tutela il doppio grado di giurisdizione.
artt. 29 e 41 c.p.a.
«dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge»
Gli atti amministrativi, comprese le posizioni individuali contenute nel ruolo di anzianità, devono essere impugnati nel termine decadenziale decorrente dalla notificazione, comunicazione, piena conoscenza o scadenza della pubblicazione.
art. 75, comma 1, d.P.R. n. 335/1982
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 224/2020 nella parte in cui non prevedeva l'allineamento della decorrenza giuridica dei vice-sovrintendenti promossi per meriti straordinari a quella più favorevole riconosciuta ai dipendenti promossi mediante selezione o concorso successivi ai fatti meritori.
art. 16, comma 8, d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011
La nullità e l'obbligo di ritiro riguardano assunzioni, inquadramenti e promozioni posti in essere sulla base di norme successivamente dichiarate incostituzionali; non si applicano automaticamente a provvedimenti conformi alla disciplina vigente al momento dell'adozione e successivamente divenuti non conformi per effetto della pronuncia costituzionale.
art. 75, comma 1, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dalla sentenza Corte costituzionale n. 224/2020
La dichiarazione di illegittimità costituzionale opera retroattivamente, ma non incide sui rapporti amministrativi esauriti, compresi quelli consolidati per mancata impugnazione degli atti nel termine di decadenza.
Massime di principio
- La retroattività delle sentenze della Corte costituzionale non travolge i rapporti amministrativi esauriti, tra i quali rientrano quelli divenuti intangibili per mancata impugnazione dell'atto nel termine decadenziale previsto dal processo amministrativo.
- Le posizioni individuali risultanti dal ruolo di anzianità del personale di una pubblica amministrazione, soprattutto nei rapporti di impiego non privatizzati, si consolidano se non sono tempestivamente impugnate e restano insensibili alla successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.
- Gli atti di nomina, inquadramento e collocazione del dipendente pubblico nell'organizzazione amministrativa hanno natura autoritativa e provvedimentale; la posizione del dipendente rispetto alla loro legittimità è, pertanto, di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
- La mancata impugnazione dell'atto di inquadramento o del ruolo non può essere superata mediante la successiva impugnazione di un atto concorsuale derivato, quando l'utilità richiesta presupponga la rimessa in discussione di una posizione ormai consolidata.
- Il divieto di nuove domande in appello impedisce di trasformare una controversia originariamente diretta all'annullamento di una graduatoria concorsuale in un giudizio volto all'accertamento del diritto alla retrodatazione della qualifica, se tale diritto e i relativi atti presupposti non erano stati dedotti in primo grado.
- L'art. 16, comma 8, d.l. n. 98/2011 non rende nulli gli atti conformi alla disciplina vigente al momento della loro adozione per il solo fatto che una norma da essi applicata sia stata successivamente dichiarata incostituzionale; l'obbligo di ritiro presuppone che l'atto sia ancora suscettibile di rimozione e non si sia consolidato per mancata impugnazione.
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