Cassazione Penale, Sentenza n. 17496/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi in Lussemburgo. Il rigetto era fondato sulla presunta gravita del reato e sulla mancata collaborazione dell'interessato nella raccolta dei dati per l'indagine socio-familiare, nonche sul fatto che il condannato risiede stabilmente in Lussemburgo e l'UEPE non poteva ottenere osservazioni necessarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Campobasso per un nuovo giudizio. Ha disposto che il Tribunale richieda all'UEPE un nuovo ed effettivo approfondimento istruttorio, valutando il domicilio specificamente dichiarato in Italia e senza desumere la mancata collaborazione solo dalla residenza estera. Ha inoltre censurato la motivazione del Tribunale quando essa si limitava a richiamare genericamente la gravita del reato senza adeguata giustificazione.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, Codice della strada
Norma che individua il reato per il quale Di Pilla è stato condannato; utilizzata nella motivazione del Tribunale come riferimento alla gravita del fatto
art. 47 Ordinamento penitenziario
Richiamato dal ricorrente quale disposizione violata, in relazione alle garanzie e criteri applicativi delle misure alternative
art. 571, comma terzo, cod. proc. pen.
Statuisce la facolta del difensore di proporre gravame in cassazione anche senza procura speciale se la qualifica sussiste al momento del deposito; la Corte lo utilizza per respingere l'eccezione di inammissibilita sollevata dalla Procura generale
art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Prevede oneri formali per le impugnazioni; la Corte osserva che tali oneri non si applicano al ricorso per cassazione contro ordinanze del giudizio di esecuzione e che non risulta inosservanza rilevante nel caso
D.Lgs. 15/02/2016, n. 38
Disposizione che ha reso possibile l'esecuzione all'estero dell'affidamento in prova al servizio sociale per il condannato che ha residenza legale e abituale in altro Stato membro dell'UE
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio
Quadro normativo europeo che disciplina il reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione; la Corte la richiama per giustificare la possibilita di esecuzione all'estero dell'affidamento in prova
D.Lgs. 15/02/2016, n. 36, art. 4, lett. c
Norma di recepimento della decisione quadro che individua ambito di applicazione delle misure alternative eseguibili in altro Stato membro
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per il condannato libero di eleggere domicilio sul territorio nazionale come requisito rilevante per l'accesso a misure alternative; la Corte ricorda che sussistono requisiti a pena di inammissibilita, tra cui la cooperazione con gli uffici di esecuzione penale esterna
Massime di principio
- La richiesta di affidamento in prova da eseguirsi in altro Stato membro dell'UE e dove il condannato ha residenza legale e abituale non e di per se inammissibile: l'ordinamento e la giurisprudenza permettono l'esecuzione all'estero, purché siano rispettati i requisiti previsti dall'ordinamento interno e dalla normativa europea
- Il giudice non puo desumere la mancata collaborazione del richiedente esclusivamente dal fatto che questi risiede all'estero; prima di rigettare la richiesta deve accertare che lUEPE abbia effettivamente tentato gli approfondimenti e i contatti necessari (notifiche, interlocuzioni con il richiedente o i suoi difensori, coordinamento con autorita estere) e che la collaborazione non sia stata possibile per fatto dellufficio
- Se lUEPE omette di svolgere le indagini richieste per la predisposizione dell'indagine socio-familiare, il giudice deve ordinare un nuovo e piu completo accertamento istruttorio piuttosto che rigettare per mancata collaborazione del condannato
- La gravita del reato e la valutazione del grado di colpa e delle modalita del fatto devono essere motivate in modo specifico e congruo; riferimenti generici alla gravita non sono idonei a ostare all'accesso alla misura alternativa
- Occorre distinguere tra misure alternative che comportano la cessazione dello stato detentivo e misure che non lo fanno: solo le prime rientrano nellambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI e possono essere eseguite allestero secondo il regime di recepimento nazionale
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