Sentenza n. 565/2026 - Lecce, Sezione 1
per la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente per effetto del ritardo, accertato con sentenza del TAR per la Puglia n. 1514/2020 del 31.12.2020, con il quale è stato avviato il procedimento autorizzativo volto al rilascio dell'autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico da realizzarsi in agro del Comune di Castellaneta (TA).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ritardo nell'avvio e nella gestione del procedimento per il rilascio del PAUR e dell'autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal ritardo della Provincia di Taranto e della Regione Puglia nell'avvio del procedimento autorizzatorio relativo alla realizzazione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico. In via principale ha dedotto un danno da ritardo, lamentando la violazione dei termini di conclusione del procedimento previsti dall'art. 2, comma 2, l.r. Puglia n. 17/2007 e dall'art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che il ritardo avesse leso l'interesse pretensivo al conseguimento dell'autorizzazione. In via subordinata ha dedotto un danno da mero ritardo, indipendentemente dalla spettanza del bene finale, prospettando la lesione dell'interesse alla tempestiva definizione del procedimento e dell'affidamento nella sua durata. Ha allegato, tra l'altro, costi derivanti dalla necessità di rinegoziare contratti preliminari per la disponibilità delle aree e l'aggravio delle attività progettuali e gestionali. Nel corso del giudizio il procedimento autorizzatorio si è concluso con il diniego dell'istanza, successivamente impugnato in altro giudizio.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione amministrativa, poiché il danno era riconducibile al mancato tempestivo esercizio di attività provvedimentale. Nel merito ha respinto congiuntamente le due domande. Quanto al danno da ritardo, ha affermato che il superamento del termine procedimentale costituisce soltanto uno degli elementi della responsabilità e non determina automaticamente il risarcimento. Occorre provare la violazione dei termini, il dolo o la colpa dell'amministrazione, l'ingiustizia del danno, il nesso causale e il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale. Poiché l'interesse azionato era pretensivo, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare anche la spettanza del bene della vita, o almeno elementi probatori convincenti circa la probabilità di un esito favorevole. Tale prova è mancata e, inoltre, il procedimento si è concluso con il diniego dell'autorizzazione, sicché allo stato non risultava spettante il bene della vita. Il TAR ha altresì rilevato, ad abundantiam, l'assenza di prova della colpa delle amministrazioni, considerata la complessità tecnica del progetto, le sue carenze iniziali, la richiesta della stessa società di sospendere il procedimento per rivederlo, l'evoluzione normativa del settore e i contrasti sulla competenza tra Regione e Provincia. Quanto al danno da mero ritardo, il giudice ha ritenuto comunque non provata la colpa dell'amministrazione, né un affidamento meritevole sulla durata del procedimento. La condotta della ricorrente aveva contribuito all'allungamento dei tempi; la scelta di realizzare un impianto fotovoltaico a terra su suolo agricolo presentava inoltre profili di non conformità alle linee guida regionali, rendendo incerto l'esito e prevedibile una maggiore durata dell'istruttoria. I danni allegati erano ipotetici, generici e non documentati: i maggiori costi contrattuali erano prospettati soltanto come eventuali e rientravano nel rischio d'impresa, mentre l'aggravio delle attività progettuali e gestionali non era adeguatamente individuato né collegato causalmente al ritardo. Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
«Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale»
La disposizione disciplina il procedimento per il PAUR e i relativi termini; la sua violazione non comporta automaticamente il risarcimento, dovendo essere provati anche colpa, danno ingiusto e nesso causale.
art. 2, comma 2, l.r. Puglia n. 17/2007
È richiamato quale fonte dei termini per la conclusione del procedimento autorizzatorio; il loro superamento costituisce soltanto uno degli elementi da provare ai fini della responsabilità.
art. 117 c.p.a.
È richiamato in relazione al precedente ricorso proposto contro il silenzio dell'amministrazione, dal quale è conseguito l'avvio del procedimento.
art. 30 c.p.a.
È richiamato nel quadro della disciplina della domanda risarcitoria per attività amministrativa illegittima o ritardata.
art. 2043 c.c.
Il danno da ritardo è ricondotto alla responsabilità aquiliana e richiede la prova dell'ingiustizia del danno, dell'elemento soggettivo, del nesso causale e del pregiudizio.
Massime di principio
- Il superamento del termine di conclusione del procedimento non genera automaticamente il diritto al risarcimento del danno da ritardo: il danneggiato deve provare la violazione del termine, il dolo o la colpa dell'amministrazione, l'ingiustizia del danno, il nesso causale e il concreto pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale.
- Quando il ritardo riguarda un interesse legittimo pretensivo, il risarcimento presuppone la prova della spettanza del bene della vita o, comunque, di elementi convincenti circa la probabilità di un esito favorevole; il mero ritardo non è risarcibile se l'istanza è stata definitivamente respinta e non è dimostrata l'illegittimità del diniego.
- La responsabilità dell'amministrazione per ritardo richiede una verifica concreta della colpa, che non può essere desunta dalla sola violazione dei termini; la complessità tecnica del progetto, l'incertezza normativa e giurisprudenziale, le carenze progettuali e la condotta collaborativa o dilatoria del privato possono escludere la rimproverabilità dell'apparato.
- Anche ove si invochi il danno da mero ritardo indipendentemente dalla spettanza del bene finale, occorre provare la colpa dell'amministrazione, un affidamento meritevole nella durata del procedimento, il danno effettivo e il nesso causale; costi soltanto eventuali, rischi ordinari d'impresa e allegazioni generiche non soddisfano tale onere probatorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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