Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18888/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale che, in sede di patteggiamento e con aumento per continuazione rispetto a precedente sentenza irrevocabile, le aveva applicato la pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge, lamentando l'inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p. e la mancanza di motivazione. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico e non rientrava tra quelli ammissibili contro la sentenza di patteggiamento, poiché l'impugnazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è consentita solo per specifiche censure inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La ricorrente non ha dedotto alcuno di questi profili, ma ha contestato in sostanza il controllo ex art. 129 c.p.p. e la motivazione della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel patteggiamento, il giudice deve comunque verificare l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma il vizio di motivazione su tale punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale base della continuazione tra i reati o tra il fatto oggetto della sentenza impugnata e la precedente sentenza irrevocabile

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per reato in materia di stupefacenti

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice del patteggiamento deve verificare l'assenza di cause di proscioglimento, ma il relativo vizio di motivazione non è deducibile in cassazione nei limiti propri dell'impugnazione contro il patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    stabilisce i tassativi motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indicato come rito di trattazione del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    richiamata in tema di condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono tassative e non possono essere estese a doglianze generiche sulla motivazione o sul controllo ex art. 129 c.p.p.
  • L'accordo di patteggiamento comporta la rinuncia a far valere nullità diverse da quelle inerenti alla volontà prestata, alla richiesta stessa e al consenso espresso dall'imputato.
  • Il giudice del patteggiamento conserva il dovere di verificare che non ricorrano cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma l'eventuale insufficienza motivazionale su tale verifica non è sindacabile con il ricorso per cassazione nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiReati in materia di lavoro
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.