Sentenza n. 2036/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania –DGRC -n.800del 29.12.2023, successivamente comunicata, con la quale sono stati approvati i criteri ed assegnati per l’anno 2023 ed in via provvisoria per l’anno 2024, i limiti di spesa alle strutture private accreditate, in uno a tutti i suoi allegati; b) del Decreto Dirigenziale –D.D. -n.130 del 12.2.2024 di <<adempimenti attuativi>> alla DGRC n. 800/2023, adottato dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, in uno a tutti i suoi allegati; c) della Deliberazione del Direttore Generale –DDG -dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta–ASL CE–, n. 9 del 4.1.2024, con la quale sono stati recepiti i contenuti della DGRC n.800/2023; d) della Deliberazione del Direttore Generale –DDG -dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta –ASL CE –, n.91 del 19.1.2024, con la quale sono stati recepiti gli schemi di contratto contenuti della DGRC n.800/2023; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione regionale di approvazione dei criteri e assegnazione dei limiti di spesa alle strutture private accreditate per gli anni 2023 e 2024, decreto dirigenziale attuativo e deliberazioni dell’ASL di recepimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 800 del 29 dicembre 2023, il decreto dirigenziale n. 130 del 12 febbraio 2024 e le deliberazioni dell’ASL Caserta n. 9 del 4 gennaio 2024 e n. 91 del 19 gennaio 2024, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare atto della successiva dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente, con memoria depositata il 23 marzo 2026, ha dichiarato il proprio sopravvenuto difetto di interesse. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, considerata la richiesta della ricorrente e la mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non sussistano ragioni per procedere comunque all’esame della controversia.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando sia richiesta dalla parte ricorrente e l’amministrazione non vi si opponga.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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