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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46945/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Affinita impugnava l'ordinanza che confermava l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. per il delitto ex art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo 15). I motivi principali: (i) vizio di motivazione e travisamento probatorio in relazione alla gravità indiziaria, poiché il Tribunale avrebbe valorizzato conversazioni "sunto" e non integralmente riferibili a Affinita, attribuendo a lui cessioni non concretamente dimostrate (es. la consegna di "formaggio" a Bernardo Franco) e usando elementi relativi ad altre contestazioni sulle quali il G.i.p. aveva escluso la gravità indiziaria; (ii) uso improprio dei "sunti" delle intercettazioni in violazione dell'art. 271 c.p.p.; (iii) insufficiente motivazione circa le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), atteso che era contestato un unico episodio del 2019, il rapporto di lavoro con l'indicazione del fornitore sarebbe cessato e non era dimostrata la attualità e la concretezza del pericolo né l'utilità preventiva dell'obbligo di presentazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto insufficiente la ricostruzione della gravità indiziaria operata dal Tribunale, evidenziando travisamenti e valorizzazioni congetturali di conversazioni non puntualmente riferibili al ricorrente e l'uso di elementi riguardanti imputazioni sulle quali il G.i.p. aveva escluso la gravità indiziaria. Soprattutto ha ritenuto non dimostrate le esigenze cautelari: il fatto era un episodio isolato del 2019, il rapporto di lavoro con il presunto fornitore risultava cessato e non era spiegato come l'obbligo di presentazione potesse svolgere una funzione preventiva concreta e attuale. Conseguenza: annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza del G.i.p. del 28/04/2022, dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare in corso e comunicazione immediata al Procuratore.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma che disciplina il delitto di cui era accusato il ricorrente (spaccio/traffico di stupefacenti). La Corte si è limitata a rilevare che il capo contestato (capo 15) riguardava una specifica consegna e che la gravità indiziaria rispetto a quella condotta non era adeguatamente provata

  • art. 271 c.p.p.

    Richiamato in relazione al divieto di valorizzare sommari ("sunti") delle intercettazioni senza considerare il tenore letterale. La Corte ha censurato l'uso di mere sintesi non corrispondenti al contenuto effettivo delle conversazioni

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    Norma che delimita il sindacato del giudice di appello sull'ordinanza del G.i.p.; il ricorso denunciava violazione dei limiti di intervento del Tribunale. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse oltrepassato i limiti valutativi originari valorizzando elementi che il G.i.p. aveva escluso

  • artt. 273, 268 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente con riferimento ai vizi di motivazione e alla corretta formazione degli atti procedurali. La Corte ha considerato fondate le censure circa travisamenti e motivazione carente

  • artt. 274 e 275 c.p.p.

    Richiamati in relazione ai vizi nella gestione e motivazione delle misure cautelari e alla necessità di un'adeguata pronuncia sulle richieste difensive; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia dato sufficiente contezza delle esigenze cautelari e non abbia valutato compiutamente le deduzioni difensive

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Richiamato dalle difese nella memoria per una possibile riqualificazione del fatto; la sentenza osserva che le deduzioni difensive in ordine alla riqualificazione non sono state adeguatamente considerate dal Tribunale

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020

    Norma eccezionale che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; la Corte specifica che il ricorso è stato trattato ai sensi di tali disposizioni

Massime di principio

  • Per l'applicazione o la conferma di misure cautelari è necessaria una valutazione della gravità indiziaria che si fondi su elementi puntuali e non su mere congetture o sintesi non corrispondenti al contenuto letterale delle intercettazioni
  • Non è ammissibile rafforzare il quadro indiziario rispetto a un fatto specifico valorizzando elementi riferibili ad altre contestazioni sulle quali l'autorità precedente aveva escluso la gravità indiziaria, senza una complessiva e motivata rivisitazione degli elementi acquisiti
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, esigenza di cautela) devono essere concrete e attuali: un singolo episodio anteriore (es. 2019) e la cessazione del presunto rapporto di lavoro con il fornitore riducono la possibilità di ritenere sussistente il pericolo di reiterazione
  • Deve essere spiegato in che modo la misura cautelare concretamente svolge una funzione preventiva utile; misure di lieve intensità come l'obbligo di presentazione devono comunque essere motivate quanto alla loro efficacia pratica nel caso concreto
  • In caso di inadeguata motivazione o di travisamento probatorio la Corte di legittimità può annullare la misura anche senza rinvio se ne deriva la cessazione dell'esecuzione e l'inefficacia della misura cautelare

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