Cassazione Civile, Ordinanza n. 30232/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un'università agraria ha adito il Commissario per gli usi civici chiedendo di accertare e dichiarare l'abusività dell'occupazione di terreni appartenenti al proprio demanio civico da parte di un elettrodotto, deducendo che l'uso dell'area per finalità diverse da quelle agro-silvo-pastorali richiedesse l'autorizzazione al mutamento di destinazione ex art. 12, comma 2, l. n. 1766/1927, previa perizia e corresponsione di indennità, oltre all'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Dopo la proposizione del giudizio dinanzi al Commissario, la stessa parte ha promosso regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere una pronuncia delle Sezioni Unite che confermasse la giurisdizione commissariale, sostenendo che la normativa sopravvenuta dell'art. 13-bis l. n. 34/2022 non avesse inciso sul potere del Commissario di accertare l'abusività dell'occupazione almeno per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Le società convenute hanno eccepito l'inammissibilità del regolamento, rilevando l'assenza di un reale contrasto sulla giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Ha ritenuto che non vi fosse un ragionevole dubbio sulla giurisdizione del giudice adito, poiché il ricorso era stato proposto dalla stessa parte che aveva introdotto il giudizio davanti al Commissario e nessun'altra parte aveva contestato la giurisdizione. Inoltre, la questione posta dalla ricorrente non atteneva alla giurisdizione in senso proprio, ma alla tutela della posizione soggettiva e all'applicabilità della normativa sopravvenuta, profili che investono il merito della controversia e restano rimessi alla cognizione del Commissario per gli usi civici. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile quando non sussiste un concreto dubbio sulla giurisdizione del giudice adito; non può essere usato per devolvere al giudice di legittimità questioni di merito.
art. 12, comma 2, l. n. 1766/1927
È richiamato come base normativa per il mutamento di destinazione delle terre di uso civico, ma la sua applicazione concreta è considerata questione di merito rimessa al Commissario.
art. 13-bis l. n. 34/2022
La questione della sua portata e della sua efficacia sopravvenuta incide sulla tutelabilità della posizione giuridica e dunque appartiene al merito, non alla giurisdizione.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Viene menzionato quale ulteriore autorizzazione necessaria per interventi su beni con rilevanza paesaggistica.
art. 142, comma 1, d.lgs. n. 42/2004
È richiamato per la connotazione paesaggistica dei beni di uso civico, quale profilo accessorio rispetto alla domanda introdotta.
d.P.R. n. 357/1997
È citato solo come riferimento allo studio di incidenza ambientale trasmesso dalla società, senza assumere un ruolo decisivo nella motivazione.
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile quando non emerge un effettivo contrasto tra le parti sulla giurisdizione del giudice adito e non vi sono elementi oggettivi che facciano dubitare della sua correttezza.
- La parte che ha scelto il giudice originario non può utilizzare il regolamento preventivo per sollecitare una rivalutazione di questioni sostanziali o interpretative relative alla disciplina applicabile.
- Le questioni sulla tutelabilità della posizione soggettiva, sull'applicabilità di una normativa sopravvenuta o sulla legittimità sostanziale dell'occupazione incidono sul merito della controversia e non sulla giurisdizione.
- Quando la controversia ricade nell'ambito proprio di un giudice speciale già adito, le Sezioni Unite non possono essere investite per anticipare un giudizio sul fondamento della domanda sostanziale.
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