Cassazione Penale, Ordinanza n. 35503/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto nell’interesse dell’imputato contro la decisione della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato l’affermazione di responsabilità per tentata estorsione. I primi due motivi denunciavano apparenza e illogicità della motivazione nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e violazione di legge quanto alla prova posta a fondamento della condanna. La vicenda concreta riguardava una bicicletta, identificata anche mediante scontrino d’acquisto e libretto di istruzioni recante le caratteristiche del mezzo; la persona offesa aveva inoltre riconosciuto fotograficamente l’autore in caserma. Il ricorrente contestava la valutazione probatoria, ma senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure miravano a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al giudizio di legittimità, e non individuavano specifici travisamenti. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero motivato senza i lamentati vizi logici o giuridici l’attendibilità della persona offesa, valorizzandone coerenza, linearità e assenza di contraddizioni, nonché gli ulteriori riscontri indicati in sentenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, le censure sulla valutazione delle prove non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze processuali; occorre individuare specifici travisamenti delle emergenze già considerate dai giudici di merito.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa è adeguatamente motivata quando i giudici di merito ne espongono la coerenza, la linearità e l’assenza di contraddizioni e indicano gli elementi probatori ulteriori che la corroborano.
Come è indicizzato
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