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Sentenza

Sentenza del 19/01/2023 n. 1660 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava l'avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo al 2004, ritenendo che la S. fosse fiscalmente residente in Italia per 'esterovestizione': la sede effettiva sarebbe stata in Italia presso la F. Spa (unica socia) e la delocalizzazione a Madeira sarebbe stata solo formale per ottenere benefici fiscali. L'accertamento si fondava su un processo verbale di constatazione (2010) relativo ai periodi 2000-2009 e su elementi quali corrispondenza e rapporti bancari, nonché sul ruolo della capogruppo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la sentenza d'appello che aveva accolto il ricorso della contribuente. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della CTR sul criterio della "sede dell'amministrazione" (intesa come sede effettiva/place of effective management) e ha giudicato che, nel caso concreto, gli elementi indiziari non erano gravemente, precisamente e concordemente idonei a dimostrare che l'amministrazione effettiva fosse in Italia. In particolare, la Corte ha ricordato che il controllo della capogruppo non è di per sé sufficiente a trasferire la sede dell'amministrazione e ha confermato la necessità di una valutazione fattuale e comparata degli indizi; ha inoltre richiamato i limiti imposti dalla libertà di stabilimento e le regole convenzionali/ocse in materia di place of effective management. Condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87 (trasfuso nell'art. 73, comma 3 del TUIR)

    Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

    La "sede dell'amministrazione" coincide con la "sede effettiva"/place of effective management: il luogo dove si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione. La verifica è fattuale e case-by-case; il criterio opera indipendentemente dall'accertamento di una finalità elusiva.

  • Codice Civile, art. 2697

    Richiamato dall'Agenzia sull'onere della prova; la Corte osserva che il giudice di merito ha deciso sulla base del materiale istruttorio e non per inversione dell'onere probatorio, perciò la censura è inammissibile.

  • Codice Civile, art. 2727

    Norma richiamata sulla prova presuntiva; la Corte conferma il corretto procedimento valutativo del giudice di merito nella verifica analitica e complessiva degli indizi.

  • Codice Civile, art. 2729

    Richiede che le presunzioni siano gravose, precise e concordanti; la Corte ha verificato che la CTR ha applicato correttamente questo controllo e non ha tratto conclusioni illogiche dalle premesse.

  • Codice Civile, art. 2359

    Citato in relazione al potere di direzione e coordinamento della controllante; la Corte precisa che l'esercizio del controllo di per sé non determina la sede dell'amministrazione della controllata.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 e n. 5

    Richiamato in tema di motivazione e vizi logici del ragionamento presuntivo; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure generiche sulla logica valutativa della CTR e ha applicato i limiti della doppia conforme.

  • Codice di Procedura Civile, art. 348-ter c.p.c., comma 5

    Richiesto in tema di preclusione della denuncia di omesso esame di fatti alla luce del principio della doppia conforme; la Corte ha rilevato che la ricorrente non ha indicato differenze necessarie tra i fatti posti a fondamento delle decisioni di merito.

  • Convenzione Italia-Portugal per evitare le doppie imposizioni, art. 4, par. 3

    "Quando... una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva."

    La convenzione utilizza la sede della direzione effettiva (place of effective management) come criterio tie-breaker; la Corte la richiama per collegare il concetto civilistico di sede effettiva con la prassi convenzionale.

  • Modello OCSE (art. 4, par. 3 e Commentario)

    Richiamato per evidenziare l'approccio case-by-case e l'importanza del place of effective management tra i fattori da considerare nella determinazione della residenza e nella procedura amichevole tra Stati.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater

    Norma sui compensi e prenotazione a debito del contributo unificato; la Corte osserva che non si applica nel caso per la condanna alle spese (amministrazione pubblica difesa dallo Stato).

Massime di principio

  • La "sede dell'amministrazione" ai fini fiscali va interpretata come "sede effettiva"/place of effective management: il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione e di convocazione degli organi societari.
  • Il semplice esercizio del controllo da parte della capogruppo non è di per sé sufficiente a ritenere trasferita la sede dell'amministrazione della controllata: va dimostrato un grado di eterodirezione tale da trasformare la controllante in amministratore indiretto e privare la controllata di autonomia operativa.
  • La verifica della residenza fiscale è fattuale e case-by-case; il giudice deve valutare un complesso di indizi (verifiche su corrispondenza, riunioni, domiciliazione, conti bancari, firmatari, risorse umane e mezzi, documentazione amministrativa) e verificare la gravità, precisione e concordanza degli stessi.
  • La libertà di stabilimento dell'UE tutela gli insediamenti reali: gli Stati possono contrastare solo le costruzioni puramente artificiose prive di effettività economica, ma l'accertamento richiede prova dell'assenza di attività economica effettiva nello Stato di stabilimento.
  • In giudizio, l'Amministrazione e il contribuente devono documentare e contestare in modo specifico gli elementi probatori rilevanti; censure generiche sull'onere della prova o sull'omesso esame di elementi senza indicare differenze fattuali sono inammissibili in Cassazione.
  • Per evitare contestazioni in casi di strutture cross-border, il contribuente dovrebbe conservare e produrre evidenze di effettività locale: verbali di assemblee tenute nello Stato estero, luoghi e mezzi di lavoro, personale e contratti locali, autonomia decisionale dei dirigenti esteri e operatività bancaria indipendente.

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