Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20967/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Catania che, ai sensi dell'art. 344-bis, comma 4, c.p.p., aveva disposto la sospensione dei termini di improcedibilità per tutta la durata della rinnovazione istruttoria; il ricorrente denunciava violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 344-bis, comma 4, e 125 c.p.p., con riguardo a un reato commesso nel periodo 28/06/2017-03/07/2017.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia rituale del difensore (rinuncia datata 28/04/2025), motivata dall'avvenuta revoca del provvedimento impugnato da parte della Corte d'appello di Catania. Conseguentemente la Corte di Cassazione, pur avendo il Procuratore generale chiesto l'annullamento senza rinvio, non ha pronunciato sul merito. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali; le ragioni della rinuncia hanno escluso l'onere relativo alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte d'appello era stata ritenuta avere applicato tale norma disponendo la sospensione dei termini di improcedibilità per la durata della rinnovazione istruttoria; il ricorrente ne aveva contestato l'applicazione, ma la Cassazione non ha deciso sul merito a causa della rinuncia.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente nella censura circa l'erronea applicazione delle norme sull'improcedibilità per fatti del 2017; la Cassazione non si è espressa sulla correttezza dell'interpretazione invocata in virtù della rinuncia.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in conseguenza della rinuncia rituale intervenuta, con le relative conseguenze processuali (condanna alle spese).

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso, debitamente sottoscritta e motivata, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p., impedendo alla Corte di Cassazione di esaminare il merito.
  • Se la rinuncia è motivata dall'intervenuta revoca del provvedimento impugnato, il ricorso perde oggetto: il giudice dichiara l'inammissibilità, la ricorrente resta tenuta alle spese processuali, ma le ragioni della rinuncia possono escludere l'onere verso la Cassa delle Ammende.
  • Per ottenere un pronunciamento sulla legittimità dell'applicazione dell'art. 344-bis (sospensione dei termini di improcedibilità per rinnovazione istruttoria) è necessario non rinunciare all'impugnazione o agire prima che intervengano provvedimenti che rendano la questione priva di oggetto.
  • La richiesta del Procuratore generale (es. annullamento senza rinvio) non incide se il ricorso viene poi ritirato: la decisione sulla ammissibilità prevale e può precludere la decisione di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.