Ordinanza n. 10203/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
La controversia
La ricorrente aveva originariamente proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, del titolo abilitante conseguito in Spagna e ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Aveva chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il giudizio era già stato definito con sentenza favorevole, che aveva ordinato all’Amministrazione di provvedere e aveva previsto la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Successivamente, la ricorrente ha depositato un’istanza di estinzione dichiarando di rinunciare sia al ricorso sia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, in vista dell’iscrizione ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE, per la quale sarebbe stata richiesta la rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l’istanza depositata dopo la pronuncia della sentenza non costituisse propriamente una rinuncia al ricorso idonea a richiedere una nuova statuizione giurisdizionale, ma dovesse essere qualificata come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale rinuncia è stata considerata espressione della libera scelta della parte vittoriosa e non necessita di intermediazione giudiziale. Poiché non era quindi richiesta l’adozione di una specifica decisione sul merito o sull’estinzione del giudizio, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Norme richiamate
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
È indicato quale disciplina applicabile al riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna.
d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15
È indicato quale decreto modificativo della disciplina sul riconoscimento del titolo estero.
art. 117, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della richiesta di condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso nel giudizio avverso il silenzio.
Massime di principio
- Quando la parte vittoriosa rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza già pronunciata, tale dichiarazione costituisce espressione di una libera scelta della parte e non richiede una nuova statuizione o intermediazione giudiziale.
- Un’istanza di rinuncia depositata dopo la definizione del giudizio non è necessariamente qualificabile come rinuncia al ricorso: se diretta a dismettere gli effetti favorevoli della decisione già resa, il giudice può limitarsi a dichiarare il non luogo a provvedere.
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