Ordinanza n. 175/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del verbale di integrazione dello scrutinio finale n. 12 del 7.9.2023; - delle prove di sospensione del giudizio somministrate al minore -OMISSIS-nelle materie di lingua inglese e matematica, rispettivamente in data 4.09.2023 e 5.09.2023; - dei verbali delle prove di sospensione del giudizio a.s. 2022/2023 nelle materie di matematica e lingua inglese; - del verbale di scrutinio n. 10 del 10.6.2023, quale atto presupposto; nonché, per la condanna al risarcimento per equivalente monetario di tutti i danni patiti e patiendi; e con istanza ex art. 116, comma 2 del c.p.a., avente ad oggetto la mancata ostensione delle prove scritte di recupero svolte dai compagni di classe del minore -OMISSIS-nelle materie di matematica e lingua inglese, debitamente oscurate per quanto concerne i dati anagrafici e di riconoscimento dei minori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di integrazione dello scrutinio finale, prove e verbali delle prove di sospensione del giudizio e verbale di scrutinio finale relativo al minore
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l'istituto scolastico ha definito lo scrutinio e le successive prove di sospensione del giudizio del minore nelle materie di matematica e lingua inglese, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. Hanno inoltre proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l'ostensione delle prove scritte di recupero svolte dai compagni di classe, con oscuramento dei dati identificativi. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici vizi di legittimità dedotti contro gli atti scolastici.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né l'istanza di accesso. Ha disposto incombenti istruttori: i ricorrenti devono dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione e, in caso positivo, aggiornare il giudice sui fatti o atti sopravvenuti e indicare l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. L'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che l'inerzia dei ricorrenti sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. È stata inoltre disposta la comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite e l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri interessati.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale e dell'eventuale mancato adempimento dell'incombente relativo alla permanenza dell'interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'attività istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l'inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, può costituire manifestazione inequivoca di disinteresse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'istanza di accesso proposta nel giudizio.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi dei minori e degli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione, l'inerzia nel termine assegnato può essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e comportare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di esigenze istruttorie funzionali a decidere sulla prosecuzione del giudizio, il giudice amministrativo può ordinare alla parte ricorrente di aggiornare la situazione fattuale e processuale e all'amministrazione di fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo.
- La verifica della permanenza dell'interesse alla decisione costituisce un incombente istruttorio autonomo e il mancato adempimento può incidere sull'esito processuale del ricorso, anche prima della definizione nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 484/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 485/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 486/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 487/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 488/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 490/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →