Sentenza n. 242/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota della ASL di Pescara del 7.6. 2024, di parziale rigetto dell’istanza di accesso ai documenti del 10.05.2024 ex art. 24, co. 7, l. n. 241/1990 e art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 - del silenzio-rigetto della ASL formatosi sulla richiesta di ostensione dei files C allegati alle fatture, e della Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo sulla medesima istanza di accesso formale del 10.05.2024, nonché per la condanna dell’ASL di Pescara e dell’Agenzia Sanitaria Regionale ad esibire tutti i documenti richiesti con istanza di accesso del 10.05.2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BLEU S.R.L. il 22/12/2023: - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 19.06.2023, recante il n. 344, avente ad oggetto “DGR n. 500/2022 ‘Erogatori privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni’. Modifica”; - della nota della ASL di Pescara del 20 aprile 2023, prot. n. 0034590/23, avente ad oggetto: “Prestazioni di specialistica ambulatoriale della Lifecare s.r.l. di Pescara. Richiesta chiarimenti”; - della nota della ASL di Pescara del 15.05.2023, prot. n. 0041357, avente ad oggetto: “Richiesta erogazione in regime di convenzione con il SSR di prestazioni ambulatoriali di Diagnostica per immagini da parte della Struttura Accreditata Contrattualizzata ‘Lifecare’ srl in deroga alla branca attualmente accreditata di FKT”; - della nota della Regione Abruzzo del 17.05.2023, prot. n. 0210904, avente ad oggetto: “Richiesta di erogazione in convenzione con il SSR di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini da parte della Direzione Sanitaria Aziendale della ASL di Pescara”; - della nota della ASL di Pescara del 22 maggio 2023, prot. n. 0043606, avente ad oggetto: “Riscontro nota RA prot. n. 021109004/23 del 17/05/2023 in ordine a richiesta Asl Pescara di erogazione, in Convenzione con il SSR, di prestazioni ambulatoriali di Diagnostica per immagini da parte della struttura accreditata Lifecare srl di Pescara”; - della nota della Regione Abruzzo del 23.05.2023, prot. n. 0219419, avente ad oggetto: “Richiesta di erogazione in convenzione con il SSR di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini da parte della Direzione Sanitaria Aziendale della ASL di Pescara. Riscontro nota ASL Pescara del 22/05/2023”; - della nota della ASL di Pescara del 23.05.2023, prot. n. 0044251, avente ad oggetto: “Richiesta di erogazione in convenzione con il SSR di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini da parte della Direzione Sanitaria Aziendale della ASL di Pescara. Riscontro nota regionale prot. 0219419/23 del 23/05/2023”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da BLEU S.R.L. il 16/4/2024: - della nota regionale del 15.02.2024, prot. n. 62953/2024, tramessa in pari data a mezzo pec, avente ad oggetto “Prestazioni di specialistica ambulatoriale”, nella parte in cui la Regione Abruzzo ha prorogato per il 2024 gli effetti dei provvedimenti assunti nel 2023 dalle Amministrazioni resistenti, già gravati dalla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti presentati da BLEU S.R.L. il 20/9/2024: - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 19.06.2023, recante il n. 344, avente ad oggetto “DGR n. 500/2022 ‘Erogatori privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni’. Modifica”.; - della nota della ASL di Pescara del 20 aprile 2023, prot. n. 0034590/23, avente ad oggetto: “Prestazioni di specialistica ambulatoriale della Lifecare s.r.l. di Pescara. Richiesta chiarimenti”; - della nota della ASL di Pescara del 15.05.2023, prot. n. 0041357, avente ad oggetto: “Richiesta erogazione in regime di convenzione con il SSR di prestazioni ambulatoriali di Diagnostica per immagini da parte della Struttura Accreditata Contrattualizzata ‘Lifecare’ srl in deroga alla branca attualmente accreditata di FKT”; - della nota della Regione Abruzzo del 17.05.2023, prot. n. 0210904, avente ad oggetto: “Richiesta di erogazione in convenzione con il SSR di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini da parte della Direzione Sanitaria Aziendale della ASL di Pescara”; - della nota della ASL di Pescara del 22 maggio 2023, prot. n. 0043606, avente ad oggetto: “Riscontro nota RA prot. n. 021109004/23 del 17/05/2023 in ordine a richiesta Asl Pescara di erogazione, in Convenzione con il SSR, di prestazioni ambulatoriali di Diagnostica per immagini da parte della struttura accreditata Lifecare srl di Pescara”; - della nota della Regione Abruzzo del 23.05.2023, prot. n. 0219419, avente ad oggetto: “Richiesta di erogazione in convenzione con il SSR di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini da parte della Direzione Sanitaria Aziendale della ASL di Pescara. Riscontro nota ASL Pescara del 22/05/2023”; - della nota della ASL di Pescara del 23.05.2023, prot. n. 0044251, avente ad oggetto: “Richiesta di erogazione in convenzione con il SSR di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini da parte della Direzione Sanitaria Aziendale della ASL di Pescara. Riscontro nota regionale prot. 0219419/23 del 23/05/2023”; - per la sola parte d’interesse, della nota regionale del 15.02.2024, prot. n. 62953/2024, trasmessa in pari data a mezzo pec, avente ad oggetto “Prestazioni di specialistica ambulatoriale”, nella parte in cui la Regione Abruzzo ha prorogato per il 2024 gli effetti dei provvedimenti assunti nel 2023 dalle Amministrazioni resistenti, già gravati dalla ricorrente; - per mero tuziorismo difensivo, delle determine di pagamento nn. 048/2021, 137/2021, 181/2021, 211/2021, 267/2021, 293/2021, 334/2021, 405/2021, 417/2021, 458/2021, 527/2021, 565/2021, 579/2021, 625/2021, 675/2021, 755/2021, 102/2022, 124/2022, 220/2022, 283/2022, 306/2022, 443/2022, 450/2022, 483/2022, 519/2022, 577/2022, 693/2022, 798/2022, 1499/2022, 446/2023, 834/2023, 943/2023, 957/2023, 2453/2023, 2456/2023, 2593/2023, 2598/2023, 3038/2023, 3595/2023, 3812/2023, 4046/2023, 4267/2023, assunte dalla ASL di Pescara in favore della Life Care s.r.l. nelle annualità 2021-2022-2023 e degli ordini/NSO emessi dall’Ente sanitario negli anni 2022-2023, nella parte in cui esse recano il riconoscimento delle prestazioni di diagnostica per immagini erogate dalla controinteressata; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i quarti motivi aggiunti presentati da BLEU S.R.L. il 26\3\2025: - in parte qua, della delibera di Giunta regionale del 30.12.2024, n. 945, avente ad oggetto “Avvio procedimento contrattuale ex art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - Disposizioni a tutela della continuità assistenziale”, pubblicata sul BURA in data 12.02.2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i quinti motivi aggiunti presentati da BLEU S.R.L. il 14\10\2025: - in parte qua della delibera di Giunta regionale assunta in data 30 giugno 2025, recante il n. 406, avente ad oggetto “contrattualizzazione art. 8 quinquies D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. – prestazioni ospedaliere (01 luglio 2025 – 31 dicembre 226) e ulteriori disposizioni”, - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i sesti motivi aggiunti presentati da BLEU S.R.L. il 11\11\2025: - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 29 agosto 2025, prot. n. 0345075/25, avente ad oggetto “Prestazioni di specialistica ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/92”, che ha confermato il budget dei contratti in corso conclusi con le strutture di specialistica ambulatoriale, ai sensi delle DGR n. 500/2022, DGR n. 344/2023 e DGR 806/2022 prorogati, alla data del 31 agosto 2025, con DGR n. 945/2024 e DGR n. 406/2025” - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i settimi motivi aggiunti presentati da BLEU S.R.L. il 25\11\2025: - della delibera assunta dalla Giunta Regionale d’Abruzzo in data 16 settembre 2025, recante il n. 600, comunicata alla ricorrente il 18 settembre 2025, ed avente ad oggetto: “contrattualizzazione art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. – Prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio analisi (01 settembre 2025 – 31 dicembre 2026) e ulteriori disposizioni”, unitamente agli allegati, in particolare all’Allegato 1, Tabella 1 e Tabella 2, nella sola parte in contestazione, nonché di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; 2) e, conseguentemente, dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione regionale resistente di rideterminarsi, assegnando a tal uopo un termine; Con riserva di domandare il risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere, note e proroghe regionali e aziendali relative all'assegnazione e alla conferma dei tetti di spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché atti di pagamento delle prestazioni di diagnostica per immagini erogate dalla struttura controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (Regione, ASL e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l'assegnazione alla struttura controinteressata di una quota del budget destinato alle prestazioni di fisiokinesiterapia anche alle prestazioni di diagnostica per immagini, sostenendo che tale operazione costituisse un nuovo aumento di spesa da distribuire tra gli operatori già accreditati e contrattualizzati per la diagnostica per immagini mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie. Ha dedotto violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dell'art. 8 della legge regionale Abruzzo n. 32/2007, delle delibere regionali rilevanti e della disciplina sul recupero delle liste d'attesa; difetto o carenza di istruttoria e motivazione, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità, par condicio, correttezza e concorrenza. Ha inoltre impugnato per illegittimità derivata e per vizi propri le successive proroghe dei contratti e dei tetti di spesa, sostenendo che fossero state disposte oltre la scadenza contrattuale, senza una durata adeguatamente definita e in assenza di una tempestiva nuova procedura di contrattualizzazione. Con ulteriori motivi aggiunti ha contestato la delibera regionale relativa al periodo 2025-2026, deducendo l'omessa applicazione della nuova metodologia elaborata dall'AGENAS, l'uso selettivo del criterio della spesa storica e il computo delle prestazioni della controinteressata asseritamente rese senza titolo contrattuale. Ha anche impugnato gli ordinativi e i pagamenti effettuati dall'ASL. In corso di giudizio aveva promosso un incidente di accesso, definito con cessazione della materia del contendere a seguito dell'ostensione dei documenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto che il budget assegnato alla controinteressata non costituisse una nuova risorsa da distribuire tra gli operatori, ma corrispondesse al budget già attribuito negli anni precedenti per prestazioni di fisiokinesiterapia e diagnostica per immagini. L'indicazione della sola fisiokinesiterapia nelle deliberazioni più recenti è stata qualificata come errore materiale od omissione, legittimamente corretto dalla Regione con l'esercizio di autotutela doverosa. Di conseguenza, non ricorrevano né i presupposti per applicare la disciplina straordinaria sul recupero delle liste d'attesa né quelli per una nuova redistribuzione del budget secondo la disciplina ordinaria, poiché le prestazioni di diagnostica per immagini risultavano già coperte da risorse ordinarie e la pretesa della ricorrente avrebbe comportato o la sottrazione di risorse contrattualmente assegnate alla controinteressata o il ricorso a finanziamenti aggiuntivi per prestazioni già finanziate. Sono stati respinti i motivi aggiunti nella parte derivata. Le censure proprie contro le proroghe sono state dichiarate inammissibili per carenza di lesività, poiché la conferma dell'assetto negoziale non arrecava un danno alla ricorrente, che aveva continuato a erogare prestazioni alle medesime condizioni. Il terzo atto di motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro ordinativi e pagamenti privi di contenuto provvedimentale e comunque inidonei a procurare utilità alla ricorrente. È stato respinto anche il sesto atto di motivi aggiunti, per illegittimità derivata. Il settimo atto è stato respinto nel merito: la Regione poteva continuare, fino al 31 dicembre 2026, ad applicare i precedenti criteri di contrattualizzazione nelle more dell'adeguamento al nuovo sistema previsto dall'art. 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992. La proroga e la conferma dei budget erano giustificate dall'esigenza di assicurare la continuità assistenziale e i livelli essenziali di assistenza, anche alla luce dei tempi necessari per applicare la metodologia AGENAS. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna parte costituita, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare.
La disciplina riformata impone procedure trasparenti, eque e non discriminatorie per la selezione degli operatori privati, ma il nuovo sistema non era ancora applicabile alla fase transitoria esaminata, potendo la Regione utilizzare i precedenti criteri fino al 31 dicembre 2026.
art. 15, comma 1, lettera b), n. 1), l. n. 118/2022
Ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, prevedendo il nuovo modello di individuazione degli erogatori privati mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie.
art. 5 d.m. 19 dicembre 2022
Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi i precedenti criteri ai fini dell'accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate.
La norma transitoria consente il mantenimento dei precedenti criteri di contrattualizzazione fino all'adeguamento degli ordinamenti regionali; gli accordi già stipulati restano efficaci fino alla scadenza contrattuale.
art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 215/2023, convertito dalla l. n. 18/2024
Ha fissato al 31 dicembre 2026 il termine di entrata in vigore del nuovo sistema di selezione degli operatori accreditati.
art. 8-bis d.lgs. n. 502/1992
Richiamato nel quadro della disciplina ordinaria della definizione e distribuzione della spesa sanitaria tra soggetti pubblici e privati.
art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992
Richiamato insieme agli artt. 8-bis e 8-quinquies quale parte della disciplina ordinaria della programmazione e distribuzione della spesa sanitaria.
art. 2 l. n. 241/1990
Invocato in relazione all'obbligo di conclusione del procedimento, ma le relative censure sulle proroghe non sono state esaminate nel merito perché dichiarate inammissibili per carenza di lesività.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Ha consentito la proposizione dell'incidente di accesso, definito con cessazione della materia del contendere dopo il deposito dei documenti richiesti.
art. 30 c.p.a.
La ricorrente si era riservata una domanda risarcitoria, ma la sentenza non ha deciso alcuna domanda di risarcimento.
Massime di principio
- Quando il budget assegnato a una struttura sanitaria privata coincide nel quantum con quello storicamente attribuito per più tipologie di prestazioni e la documentazione pregressa dimostra la continuità della relativa contrattualizzazione, l'indicazione successiva di una sola specialità può essere qualificata come errore materiale od omissione, legittimamente correggibile in autotutela, senza necessità di redistribuire il budget tra gli altri operatori accreditati.
- Non è configurabile un nuovo fabbisogno da distribuire mediante procedure comparative quando l'amministrazione si limita a imputare a una diversa tipologia di prestazioni risorse ordinarie già comprese nel budget storico della struttura e destinate a garantire livelli essenziali di assistenza.
- La proroga o conferma dell'assetto contrattuale non è lesiva nei confronti dell'operatore che continua a erogare prestazioni alle medesime condizioni economiche e giuridiche; in assenza di un'utilità concreta derivante dall'annullamento, le relative censure sono inammissibili per carenza di interesse.
- Ordinativi e pagamenti di prestazioni sanitarie, ove privi di contenuto provvedimentale e inidonei a produrre una diretta utilità per il ricorrente, non costituiscono atti autonomamente impugnabili davanti al giudice amministrativo.
- Nelle more dell'adeguamento regionale al nuovo sistema di selezione degli erogatori privati previsto dall'art. 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992, l'amministrazione può applicare i precedenti criteri di contrattualizzazione entro il termine transitorio previsto dalla normativa, soprattutto quando ciò sia necessario per assicurare la continuità assistenziale e i livelli essenziali di assistenza.
- La necessità di attendere l'elaborazione e l'applicazione di una nuova metodologia di determinazione dei fabbisogni e dei tetti di spesa può giustificare, nel regime transitorio, la conferma dei contratti esistenti quando l'interruzione dell'erogazione comprometterebbe la continuità dei servizi sanitari essenziali.
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