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Sentenza

Sentenza del 17/09/2018 n. 2161 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - imposte ipocatastali - piccola proprietà contadina - consolidamento - agevolazione - terreni agricoli - spetta - fabbricati strumentali - non spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'agevolazione è stata riconosciuta per i terreni agricoli, comprese le relative pertinenze effettivamente riconducibili a tale destinazione, ma è stata esclusa per i fabbricati strumentali e per i terreni pertinenziali aventi natura o potenzialità edificatoria. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata quindi confermata limitatamente ai beni esclusi dal beneficio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità delle agevolazioni in materia di imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale agli atti di acquisto di terreni e fabbricati connessi all'attività agricola. Il contribuente sosteneva che l'agevolazione dovesse estendersi anche ai fabbricati strumentali e ai relativi terreni, in quanto pertinenze dei terreni agricoli. È stato invece ritenuto decisivo che i terreni fossero qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici: la pertinenzialità non è sufficiente a determinare il regime fiscale, soprattutto quando il terreno conserva una potenzialità edificatoria ed è accatastato separatamente. Nel caso concreto, sulle particelle erano presenti impianti fotovoltaici.

Norme richiamate

  • Agevolazione per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina

    L'agevolazione si applica ai terreni qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici e alle pertinenze che condividano effettivamente tale destinazione, ma non si estende automaticamente ai fabbricati strumentali o ai terreni edificabili.

  • Disciplina dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale

    Il regime impositivo deve essere determinato considerando la natura urbanistica e catastale dei singoli beni. La qualificazione di un bene come pertinenza non esclude l'imposizione ordinaria quando il bene abbia autonoma potenzialità edificatoria o risulti accatastato separatamente.

Massime di principio

  • Per applicare l'agevolazione per la piccola proprietà contadina occorre verificare anzitutto la qualificazione urbanistica del terreno: il beneficio riguarda i terreni agricoli, non ogni bene collegato all'azienda agricola.
  • La mera pertinenzialità non determina automaticamente l'estensione dell'agevolazione al bene pertinenziale. Un terreno pertinenziale può restare soggetto a imposizione ordinaria se conserva potenzialità edificatoria.
  • L'accatastamento separato costituisce un elemento rilevante per valutare l'autonomia fiscale del bene e può impedire l'estensione del regime agevolato.
  • I fabbricati strumentali all'attività agricola non beneficiano necessariamente dell'agevolazione prevista per i terreni agricoli: occorre verificare la specifica norma agevolativa e la natura urbanistica e catastale di ciascun bene.
  • In presenza di impianti fotovoltaici o altre strutture su terreni acquistati, è necessario distinguere tra terreno agricolo agevolabile, fabbricato o impianto strumentale e area con autonoma edificabilità.

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