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Ordinanza

Ordinanza n. 14190/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento: - del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato in data 6.7.2022 e pubblicato in G.U.R.I.-Serie Generale del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 6.10.2022 e pubblicato in G.U.R.I. - Serie Generale del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'Atto n. 181/CSR del 07.11.2019 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.07.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del D.L. 18 giugno 2015, n. 78”; - del Decreto n. 52 del 14.12.2022 del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e del relativo Allegato A, costituenti parte integrante, nella parte in cui la BI-MEDICA (P.IVA 02141120168) è stata individuata tra le aziende fornitrici di dispositivi medici e calcolato per la stessa una quota di riparto, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pari ad € 6.859,69; - della comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202304485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali, accordo della Conferenza Stato-Regioni, circolare ministeriale e provvedimento regionale di riparto degli oneri per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché comunicazione di avvio del procedimento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti nazionali e regionali relativi alla determinazione e al riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, contestando anche la comunicazione di avvio del procedimento. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio non è stato esaminato nel merito.

La decisione

Il Collegio ha preso atto della comunicazione della difesa della ricorrente, dalla quale risultava che il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato, con sentenza depositata il 9 aprile 2025, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrente. In applicazione dell'art. 143 del d.lgs. n. 14/2019, dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo, senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati, sui motivi di ricorso o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 143 d.lgs. n. 14/2019

    Visti gli artt. 143 del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)

    La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente determina l'interruzione del processo secondo la disciplina richiamata dal Collegio.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 14/2019 ... e degli artt. 79, comma 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.

    Costituisce la base processuale amministrativa per dare atto dell'interruzione del giudizio in presenza dell'evento relativo alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    La disciplina civilistica degli eventi interruttivi del processo è richiamata in combinato disposto con la normativa sulla crisi d'impresa e con il codice del processo amministrativo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.

    Riguarda lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto; il testo non attribuisce a tale disposizione uno specifico ruolo nella ratio dell'interruzione.

Massime di principio

  • L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte ricorrente costituisce un evento idoneo a determinare l'interruzione del processo amministrativo secondo il coordinamento tra l'art. 143 del d.lgs. n. 14/2019, l'art. 79, comma 2, c.p.a. e gli artt. 299 e seguenti c.p.c.
  • Quando nel corso del giudizio amministrativo viene comunicata e accertata l'apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente, il giudice deve dare atto dell'interruzione del processo, senza procedere all'esame del merito delle censure e degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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