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Sentenza

Sentenza n. 6808/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento 1) ordinare all'amministrazione intimata di dare esecuzione alla Sent. n. 11796/2024 pubbl. il 20/11/2024 RG n. 20376/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Paolo MORMILE entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare a consegnare alla ricorrente, direttamente o anche per il tramite delle Istituzioni Scolastiche alle quali la ricorrente è stata legata da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro 1.500,00 ovvero 500,00 euro per ciascun dei seguenti anni scolastici: 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024; 2) condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'avvocato antistatario.

Giustizia amministrativa202601581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 11796/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 11796/2024, pubblicata il 20 novembre 2024, e, in particolare, la consegna della Carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero, non costituito, non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull’avvenuta corretta esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha qualificato l’azione come giudizio di ottemperanza a una pronuncia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, precisando che tale giudizio ha carattere meramente esecutivo e resta limitato all’accertamento dell’inadempimento o dell’elusione del giudicato civile, senza estendersi ad accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Rilevato che la ricorrente aveva allegato l’inadempimento e che l’Amministrazione non aveva fornito elementi contrari, il Collegio ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 90 giorni in caso di persistente inadempimento, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. È stata negata, allo stato, la penalità di mora, ritenuta eventualmente richiedibile in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione fonda l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle pronunce del giudice ordinario passate in giudicato e l’adempimento, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo di conformarsi al relativo comando giudiziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, resa dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve accertare l’inadempimento o l’elusione del titolo, senza introdurre accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l’inadempimento del titolo giudiziale e l’amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente generale dell’amministrazione competente per materia e può essere autorizzato, nei limiti del titolo da eseguire, a sostituirsi all’amministrazione inadempiente e a superare il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta nella sentenza di ottemperanza quando non ne ricorrono allo stato i presupposti; essa può essere richiesta successivamente in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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