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Sentenza

Sentenza n. 10001/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento Elenchi aggiuntivi Prima Fascia GPS

Giustizia amministrativa202307582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale n. 51 del 17 marzo 2023, nella parte relativa all'inserimento in coda anziché a pettine negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS di Prato e alla preclusione della stipulazione di contratti a tempo determinato e finalizzati al ruolo per la materia comune

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale n. 51 del 17 marzo 2023, concernente la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo. La contestazione riguardava, in particolare, l'inserimento della ricorrente in coda anziché a pettine negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS della provincia di Prato e la previsione ostativa alla stipulazione di contratti a tempo determinato e finalizzati al ruolo per la materia comune. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 21 maggio 2026. Il giudice ha affermato che la parte ricorrente dispone dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Non sono stati esaminati i motivi di merito relativi alla collocazione negli elenchi e alla stipulazione dei contratti. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • art. 100 c.p.c.

    La permanenza dell'interesse ad agire costituisce presupposto per la prosecuzione del giudizio; la sua sopravvenuta carenza impedisce la decisione di merito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esame delle censure di merito.
  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, la parte ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione.
  • Il giudice amministrativo non può rilevare d'ufficio la permanenza dell'interesse ad agire né sostituirsi alla parte nella relativa valutazione, quando questa abbia dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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