Ordinanza n. 208/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di DASPO, emesso dal Questore di Arezzo nei confronti dell’odierno ricorrente in data -OMISSIS- e notificati in data -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con il quale è stato vietato all’odierno ricorrente per la durata di anni tre di accedere ai luoghi ove si svolgono tutte le manifestazioni sportive relative ad incontri di calcio valevoli per tutti i campionati nazionali ed internazionali, ivi compresi quelli amichevoli calendarizzati e pubblicizzati, ai quali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici, regolarmente iscritte alla F.I.G.C. e quelli disputati dalla Nazionale italiana di calcio sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri Stati appartenenti all’Unione Europea, e inclusi anche quelli disputati dalle squadre italiane negli altri Stati appartenenti all’Unione Europea, per un periodo di anni TRE (3) dalla data di notifica del presente provvedimento.” Oltre alle limitazioni di accesso ai luoghi specificati nel provvedimento questorile; Nonché di tutti i provvedimenti e gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di DASPO del Questore di Arezzo, della durata di tre anni, con divieto di accesso a manifestazioni calcistiche nazionali e internazionali
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di DASPO chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. In sede cautelare, la contestazione riguarda l'insufficienza degli elementi utilizzati dalla Questura per attribuire al ricorrente la condotta posta a fondamento del divieto di accesso. La documentazione fotografica prodotta evidenzia, secondo il TAR, l'assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta contestata proprio all'interessato, mostrando che la ricostruzione dell'amministrazione si basa su un ragionamento induttivo privo di adeguati elementi di supporto.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Rilevando, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, che il ricorso appare suscettibile di esito favorevole e che manca una base probatoria idonea ad attribuire al ricorrente la condotta contestata, ha sospeso l'efficacia del DASPO. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 2 dicembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito la sospensione del provvedimento impugnato in presenza di una prognosi favorevole sul ricorso e dell'esigenza cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, un provvedimento di DASPO può essere sospeso quando gli elementi disponibili non consentono di attribuire con sufficiente attendibilità al destinatario la condotta contestata e la ricostruzione amministrativa risulta fondata su mere inferenze prive di adeguato supporto probatorio.
- La documentazione fotografica o altri elementi oggettivi che mettano in dubbio l’identificazione dell’autore della condotta costituiscono elementi rilevanti nella valutazione cautelare della legittimità di un DASPO.
- L’esercizio del potere di DASPO richiede che la condotta posta a fondamento del provvedimento sia riferibile al destinatario sulla base di elementi istruttori adeguati; una ricostruzione meramente induttiva e non corroborata non è sufficiente, almeno in sede cautelare, a sostenere il divieto di accesso.
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