Cassazione Penale, Sentenza n. 30945/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il trattamento sanzionatorio, sostenendo che, nel caso di continuazione intervenuta tra due procedimenti entrambi definibili come riti premiali, la diminuzione di un terzo prevista per il rito abbreviato dovesse applicarsi sull'intera pena complessiva risultante dalla continuazione e non solo sulla quota di aumento determinata con il giudizio in corso. In pratica, pretendeva che la riduzione premiale fosse calcolata sull'intera pena unificata e non solo sulla porzione aggiunta alla pena già irrevocabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato l'orientamento dei giudici di merito secondo cui, quando è riconosciuta la continuazione tra reati già giudicati con sentenza irrevocabile e reati oggetto del giudizio corrente, non è possibile applicare la diminuzione relativa a un rito diverso alla pena già passata in giudicato né riconsiderare o rideterminare quella pena definitiva (principio di intangibilità). Pertanto la diminuzione per il rito è stata applicata solo sulla quota di aumento determinata nel presente giudizio e non sulla pena già irrevocabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000, determinati in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n.309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, del d.P.R. n.309/1990
Norma sostanziale che definisce il reato per cui il ricorrente è stato condannato; utilizzata come riferimento per l'accertamento della responsabilità penale.
Codice penale, art. 133
Riferimento richiamato per affermare che non è possibile rideterminare la misura della pena già irrevocabile: tutela dell'intangibilità delle pene definitive nel contesto della continuazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma procedurale richiamata per disporre che il ricorrente, per l'inammissibilità del ricorso, debba sopportare le spese del procedimento di cassazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Giurisprudenza costituzionale citata in relazione alla possibilità di disporre, anche in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, un contributo equitativo (qui euro 3.000) in favore della Cassa delle ammende.
Cassazione, Sez. 3, n. 20915/2013
Sez. 3, n. 20915 del 26/04/2013, Rv. 255778
Precedente giurisprudenziale richiamato a sostegno del principio per cui la diminuzione per rito non può essere applicata alla pena già passata in giudicato ma solo alla parte di pena aumentata dal nuovo giudizio.
Cassazione, Sez. 6, n. 7089/1997
Sez. 6, n. 7089 del 19/03/1997, Rv. 208233
Ulteriore precedente che conferma l'impossibilità di riconsiderare la pena già definitiva nel calcolo della diminuzione connessa a un rito diverso.
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione tra reati oggetto di una sentenza irrevocabile e reati giudicati nel procedimento in corso, la riduzione della pena prevista per un rito premiale non si applica alla pena già passata in giudicato, ma soltanto alla quota di aumento derivante dal nuovo giudizio.
- Il principio di intangibilità della pena definitiva impedisce al giudice di riconsiderare o rideterminare la misura della pena già irrevocabile in funzione dell'applicazione di benefici connessi a riti di altro procedimento.
- Se una questione è già stata esaminata e risolta in sede di merito in modo conforme tra primo grado e appello, la sua riproposizione in cassazione, senza nuovi profili di diritto, può essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare l'addebito delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre, anche in assenza di dolo o colpa grave, il giudice può ordinare un versamento equitativo alla Cassa delle ammende quando lo ritenga opportuno (richiamo alla giurisprudenza costituzionale).
- Per massimizzare la possibilità di ottenere benefici premiali sulla pena complessiva, la questione dell'applicazione delle diminuenti va tempestivamente dedotta e valorizzata nei gradi di merito, poiché una volta passata in giudicato la pena principale non può essere modificata a favore di una riduzione derivante da un diverso rito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30771/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30772/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30773/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30774/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30775/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30776/2023 del 17/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →