Sentenza n. 1992/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli alloggi ERP, avviso pubblico per l’assegnazione mediante graduatoria annuale e nota comunale applicativa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il nuovo regolamento comunale ERP, la deliberazione consiliare di approvazione, l’avviso pubblico e la nota con cui il Comune le aveva indicato la partecipazione alla graduatoria annuale, sostenendo che tali atti non prevedessero modalità speciali o derogatorie per le situazioni di grave emergenza abitativa e per i soggetti fragili, disabili o portatori di handicap. Ha dedotto la violazione dell’art. 28 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli artt. 2 e 3 Cost. e dell’art. 10 d.P.R. 1035/1972; l’illegittimità dell’art. 6, comma 3, dell’avviso, che avrebbe imposto l’assegnazione di tutti gli alloggi mediante procedura di evidenza pubblica senza adeguata previsione regolamentare; l’omessa previsione di modalità alternative alla procedura concorsuale; nonché la violazione dello Statuto comunale per mancata acquisizione del parere delle circoscrizioni e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione del regolamento e l’inammissibilità delle censure rivolte all’avviso e alla nota, in quanto meramente applicativi di una disciplina regolamentare ormai consolidata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile, senza esaminare nel merito le censure sostanziali. Il regolamento, pur essendo normalmente impugnabile insieme all’atto applicativo, conteneva secondo la stessa prospettazione della ricorrente una scelta autoapplicativa e immediatamente lesiva: la destinazione della totalità degli alloggi ERP all’assegnazione mediante graduatoria, senza modalità speciali per l’emergenza abitativa o la disabilità. Pertanto il regolamento doveva essere impugnato autonomamente entro sessanta giorni dalla scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 41 c.p.a. e dell’art. 124 TUEL. Poiché la deliberazione era stata pubblicata dal 19 dicembre 2024 per quindici giorni e il ricorso era stato notificato il 9 maggio 2025, l’impugnazione del regolamento è stata ritenuta tardiva e quindi irricevibile. Le censure rivolte all’avviso pubblico sono state dichiarate inammissibili perché l’avviso costituiva diretta e inautonoma applicazione del regolamento e non possedeva una distinta portata lesiva; lo stesso valeva per la nota del 10 marzo 2025, meramente ricognitiva della disciplina vigente e indicativa della possibilità di partecipare all’avviso. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.500,00 di spese in favore del Comune; nulla è stato disposto per le parti non costituite. È stata inoltre rigettata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 130-bis, comma 1, e 136 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 41 c.p.a.
Il termine per impugnare l’atto regolamentare immediatamente lesivo decorre dalla conoscenza legale dell’atto, individuata nella pubblicazione secondo le regole applicabili.
art. 124 TUEL
La pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione comunale rileva ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l’impugnazione.
art. 130-bis, comma 1, d.P.R. 115/2002
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso giustifica il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 136 d.P.R. 115/2002
Richiamato quale ulteriore fondamento del rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Un regolamento amministrativo deve essere impugnato immediatamente, entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione, quando contiene disposizioni autoapplicative che incidono direttamente e attualmente sulla posizione del destinatario; in mancanza, la successiva impugnazione dell’atto applicativo non consente di eludere la tardività della contestazione del regolamento.
- La previsione regolamentare che destina tutti gli alloggi ERP all’assegnazione mediante graduatoria, senza modalità speciali o derogatorie per situazioni di emergenza abitativa, costituisce una disposizione immediatamente lesiva per chi rivendichi proprio una diversa modalità di assegnazione.
- L’avviso pubblico che si limita a dare attuazione a una scelta già compiuta dal regolamento è un atto meramente applicativo e privo di autonoma lesività nella parte in cui riproduce quella disciplina; le censure che investono il contenuto sostanziale del regolamento sono quindi inammissibili se il regolamento è stato impugnato tardivamente.
- Una nota amministrativa meramente ricognitiva del contenuto del regolamento e indicativa della possibilità di partecipare alla procedura non introduce una lesione autonoma rispetto agli atti presupposti e non riapre il termine per contestare la disciplina regolamentare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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