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Sentenza

Sentenza n. 1992/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli alloggi ERP, avviso pubblico per l’assegnazione mediante graduatoria annuale e nota comunale applicativa

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il nuovo regolamento comunale ERP, la deliberazione consiliare di approvazione, l’avviso pubblico e la nota con cui il Comune le aveva indicato la partecipazione alla graduatoria annuale, sostenendo che tali atti non prevedessero modalità speciali o derogatorie per le situazioni di grave emergenza abitativa e per i soggetti fragili, disabili o portatori di handicap. Ha dedotto la violazione dell’art. 28 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli artt. 2 e 3 Cost. e dell’art. 10 d.P.R. 1035/1972; l’illegittimità dell’art. 6, comma 3, dell’avviso, che avrebbe imposto l’assegnazione di tutti gli alloggi mediante procedura di evidenza pubblica senza adeguata previsione regolamentare; l’omessa previsione di modalità alternative alla procedura concorsuale; nonché la violazione dello Statuto comunale per mancata acquisizione del parere delle circoscrizioni e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione del regolamento e l’inammissibilità delle censure rivolte all’avviso e alla nota, in quanto meramente applicativi di una disciplina regolamentare ormai consolidata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile, senza esaminare nel merito le censure sostanziali. Il regolamento, pur essendo normalmente impugnabile insieme all’atto applicativo, conteneva secondo la stessa prospettazione della ricorrente una scelta autoapplicativa e immediatamente lesiva: la destinazione della totalità degli alloggi ERP all’assegnazione mediante graduatoria, senza modalità speciali per l’emergenza abitativa o la disabilità. Pertanto il regolamento doveva essere impugnato autonomamente entro sessanta giorni dalla scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 41 c.p.a. e dell’art. 124 TUEL. Poiché la deliberazione era stata pubblicata dal 19 dicembre 2024 per quindici giorni e il ricorso era stato notificato il 9 maggio 2025, l’impugnazione del regolamento è stata ritenuta tardiva e quindi irricevibile. Le censure rivolte all’avviso pubblico sono state dichiarate inammissibili perché l’avviso costituiva diretta e inautonoma applicazione del regolamento e non possedeva una distinta portata lesiva; lo stesso valeva per la nota del 10 marzo 2025, meramente ricognitiva della disciplina vigente e indicativa della possibilità di partecipare all’avviso. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.500,00 di spese in favore del Comune; nulla è stato disposto per le parti non costituite. È stata inoltre rigettata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 130-bis, comma 1, e 136 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.a.

    Il termine per impugnare l’atto regolamentare immediatamente lesivo decorre dalla conoscenza legale dell’atto, individuata nella pubblicazione secondo le regole applicabili.

  • art. 124 TUEL

    La pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione comunale rileva ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l’impugnazione.

  • art. 130-bis, comma 1, d.P.R. 115/2002

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso giustifica il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136 d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale ulteriore fondamento del rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Un regolamento amministrativo deve essere impugnato immediatamente, entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione, quando contiene disposizioni autoapplicative che incidono direttamente e attualmente sulla posizione del destinatario; in mancanza, la successiva impugnazione dell’atto applicativo non consente di eludere la tardività della contestazione del regolamento.
  • La previsione regolamentare che destina tutti gli alloggi ERP all’assegnazione mediante graduatoria, senza modalità speciali o derogatorie per situazioni di emergenza abitativa, costituisce una disposizione immediatamente lesiva per chi rivendichi proprio una diversa modalità di assegnazione.
  • L’avviso pubblico che si limita a dare attuazione a una scelta già compiuta dal regolamento è un atto meramente applicativo e privo di autonoma lesività nella parte in cui riproduce quella disciplina; le censure che investono il contenuto sostanziale del regolamento sono quindi inammissibili se il regolamento è stato impugnato tardivamente.
  • Una nota amministrativa meramente ricognitiva del contenuto del regolamento e indicativa della possibilità di partecipare alla procedura non introduce una lesione autonoma rispetto agli atti presupposti e non riapre il termine per contestare la disciplina regolamentare.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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