Corte di giustizia, Sentenza C-179/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 maggio 2022. — absoluts-bikes and more- GmbH & Co. KG contro the-trading-company GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera m) – Contratto a distanza tra un consumatore e un professionista – Obbligo del professionista di informare il consumatore dell’esistenza di una garanzia commerciale del produttore e delle relative condizioni – Condizioni in presenza delle quali sorge un tale obbligo – Contenuto dell’informazione da comunicare al consumatore in merito alla garanzia commerciale del produttore – Incidenza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE. — Causa C-179/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 in materia di contratti a distanza. Stabilisce che il venditore non deve informare il consumatore sulla garanzia del produttore solo perché questa esiste, ma solo quando la sua indicazione assume rilievo tale da incidere sulla scelta contrattuale del consumatore. Inoltre, chiarisce che il contenuto dell’informazione non coincide automaticamente con l’intera disciplina della garanzia prevista dalla direttiva 1999/44, ma riguarda le condizioni necessarie per valutare l’offerta.
Obbligo del professionista di informare il consumatore sulla garanzia commerciale del produttore nei contratti a distanza e contenuto minimo delle informazioni dovute
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, il professionista debba informare il consumatore della mera esistenza di una garanzia commerciale del produttore o solo in presenza di determinate circostanze; se basti la semplice menzione di tale garanzia nell’offerta o occorra che essa sia centrale o comunque chiaramente percepibile come argomento commerciale; e, in caso di obbligo informativo, se le informazioni da fornire debbano coincidere con quelle previste dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 non impone al professionista di informare il consumatore della garanzia commerciale del produttore per il solo fatto che essa esista: l’obbligo sorge solo se, in concreto, il consumatore ha un interesse legittimo a conoscere quella garanzia per decidere se vincolarsi al professionista, interesse che ricorre in particolare quando il professionista ne fa un elemento centrale o determinante dell’offerta. In tal caso, le informazioni dovute non corrispondono integralmente al contenuto della garanzia ex direttiva 1999/44, ma devono comprendere tutti gli elementi relativi alle condizioni di applicazione ed esecuzione della garanzia del produttore che siano necessari a consentire una decisione contrattuale consapevole, inclusi, secondo le circostanze, durata, estensione territoriale, modalità di attivazione, restrizioni, luogo delle riparazioni e identità del garante.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera m), direttiva 2011/83/UE
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera e), direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punti 2, 7 e 14, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
- Direttiva 1999/44/CE
- Articolo 6, paragrafo 2, direttiva 1999/44/CE
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera e), direttiva 1999/44/CE
- Articolo 169 TFUE
- Articolo 38 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 16 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Obbligo di informazione sulla garanzia commerciale del produttore nei contratti a distanza
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra una venditrice online e una concorrente, relativa alla presenza in un’offerta su Amazon di un riferimento a una garanzia commerciale del produttore. La Corte interpreta l’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 e chiarisce il rapporto con l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44.
Fatti e procedimento principale
La absoluts vendeva online un coltello tascabile del produttore Victorinox. Nell’offerta non vi era un richiamo diretto alla garanzia nel testo principale, ma un collegamento a una scheda informativa del produttore che conteneva la clausola sulla "garanzia Victorinox". La the-trading-company ha agito in base al diritto tedesco contro la venditrice, sostenendo che l’offerta non informasse sufficientemente il consumatore sulla garanzia del produttore e sulle sue condizioni.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto:
- se la sola esistenza di una garanzia del produttore faccia sorgere l’obbligo informativo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83;
- se, in alternativa, l’obbligo sorga solo quando la garanzia sia menzionata nell’offerta e in quale misura la menzione debba essere percepibile o attribuibile al professionista;
- se il contenuto delle informazioni dovute coincida con quello richiesto per la garanzia ex articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- la direttiva 2011/83, soprattutto l’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), e l’articolo 2, punto 14, che definisce la "garanzia" come impegno del professionista o del produttore;
- la direttiva 1999/44, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, sulle informazioni che devono figurare nella garanzia;
- i considerando della direttiva 2011/83, in particolare quelli che esaltano il livello elevato di tutela del consumatore e l’equilibrio con la competitività delle imprese;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte: quando nasce l’obbligo informativo
La Corte osserva che la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), non consente di affermare che il professionista debba sempre informare sul semplice fatto dell’esistenza di una garanzia del produttore. Tuttavia, il contesto sistematico e la definizione di "garanzia commerciale" nell’articolo 2, punto 14, mostrano che la disposizione comprende anche le garanzie del produttore, almeno in certe circostanze.
La Corte valorizza quindi la finalità della direttiva 2011/83: assicurare un elevato livello di tutela del consumatore senza imporre oneri sproporzionati ai professionisti. Ne deriva che l’obbligo informativo sorge solo quando il consumatore ha un interesse legittimo a conoscere la garanzia del produttore per decidere se concludere il contratto.
Questo interesse sussiste in particolare quando il professionista trasforma la garanzia del produttore in un elemento centrale o determinante della propria offerta, ad esempio perché la usa come argomento di vendita o messaggio pubblicitario. Invece, una menzione marginale, accessoria o insignificante non è sufficiente.
Criteri per verificare se la menzione è centrale o determinante
Per stabilire se l’indicazione della garanzia del produttore faccia scattare l’obbligo informativo, il giudice nazionale deve considerare:
- il contenuto e la configurazione generale dell’offerta;
- l’importanza della menzione come argomento di vendita o pubblicitario;
- la posizione occupata dalla menzione nell’offerta;
- il rischio di errore o confusione per il consumatore medio;
- l’eventuale presenza di spiegazioni sulle altre garanzie collegate al bene;
- ogni altro elemento che mostri un’esigenza oggettiva di tutela del consumatore.
Applicando tali criteri al caso concreto, la Corte osserva che la garanzia era richiamata solo in modo accessorio, tramite una scheda del produttore accessibile da un link denominato "Istruzioni per l’uso" nella sezione "Altre informazioni tecniche". Inoltre, non risultava alcuna indicazione di una garanzia concorrente del venditore, sicché il rischio di confusione appariva ridotto.
Contenuto delle informazioni da fornire
Sulla terza questione, la Corte precisa che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 ha un oggetto diverso dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44. La prima norma impone informazioni precontrattuali sull’esistenza e sulle condizioni della garanzia; la seconda disciplina il contenuto della garanzia come documento o dichiarazione di garanzia.
Di conseguenza, quando l’obbligo informativo sussiste, il professionista non deve necessariamente riprodurre tutto il contenuto della garanzia ex direttiva 1999/44. Deve però fornire tutti gli elementi relativi alle condizioni di applicazione ed esecuzione della garanzia del produttore che consentano al consumatore di decidere consapevolmente, inclusi, a seconda dei casi, durata, estensione territoriale, modalità di attivazione, eventuali restrizioni, luogo delle riparazioni e nome e indirizzo del garante.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’obbligo di informazione sulla garanzia del produttore non nasce per la sola esistenza della garanzia, ma solo se il consumatore ha un interesse legittimo a conoscerla ai fini della scelta contrattuale;
- tale interesse è particolarmente ravvisabile quando il professionista fa della garanzia del produttore un elemento centrale o determinante dell’offerta;
- le informazioni dovute comprendono gli elementi informativi relativi alle condizioni di applicazione ed esecuzione della garanzia necessari per la decisione del consumatore, non necessariamente l’intero contenuto della garanzia ex direttiva 1999/44.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del commercio elettronico, la sentenza impone di valutare con attenzione quando un riferimento alla garanzia del produttore, anche se non esplicito nel testo dell’offerta, possa essere percepito come leva commerciale. In tali casi, occorre predisporre informazioni chiare e complete sulle condizioni essenziali della garanzia, per evitare sia contestazioni di concorrenza sleale sia violazioni degli obblighi di informazione precontrattuale.
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