Cassazione Civile, Ordinanza n. 20135/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento, da parte di un comune di minori dimensioni privo di personale con qualifica dirigenziale, di incarichi temporanei con funzioni dirigenziali a una dipendente inquadrata nell'area D. Il tribunale aveva accolto la domanda della dipendente e condannato l'ente al pagamento delle differenze retributive, calcolate detraendo quanto già percepito a titolo di trattamento di posizione. La corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo applicabile l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e reputando irrilevante la disciplina collettiva degli enti locali invocata dal comune. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 8, 10 e 11 del CCNL 31 marzo 1999, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che negli enti privi di dirigenti le funzioni apicali possono essere attribuite a personale non dirigente, al quale spetta solo il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione collettiva e non l'intero trattamento economico della qualifica dirigenziale; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che i giudici di merito avessero riqualificato la domanda principale di risarcimento come domanda retributiva e avessero riconosciuto somme per un arco temporale più ampio di quello espressamente domandato in via subordinata, così incidendo anche sul diritto di difesa dell'ente e sulla mancata eccezione di prescrizione per il periodo non chiesto. La controricorrente ha resistito eccependo anche l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito del CCNL.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di improcedibilità, richiamando il principio secondo cui i contratti collettivi del pubblico impiego contrattualizzato sono conoscibili d'ufficio dal giudice. Nel merito ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Quanto al primo, ha affermato che la corte territoriale non aveva verificato l'assetto organizzativo del comune né la riconducibilità degli incarichi all'art. 109, comma 2, T.U.E.L., e che, nei comuni privi di personale dirigenziale, le funzioni dirigenziali possono essere attribuite a dipendenti non dirigenti con applicazione della disciplina del T.U.E.L. e della contrattazione collettiva specifica, che prevede retribuzione di posizione e di risultato, senza applicare l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 nel senso di imporre il trattamento economico della qualifica dirigenziale. Quanto al secondo, ha ritenuto violato l'art. 112 c.p.c. perché il giudice non può sostituire la domanda proposta né attribuire un bene diverso o ulteriore rispetto a quello chiesto: essendo la domanda subordinata di natura retributiva limitata a un periodo più breve, non era consentito liquidare le differenze per l'intero arco temporale indicato nella domanda principale risarcitoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni dirigenziali possono essere conferite a responsabili degli uffici o dei servizi anche non dirigenti, secondo l'assetto organizzativo dell'ente e la disciplina regolamentare e contrattuale applicabile
art. 110 d.lgs. n. 267/2000
richiamato per distinguere le ipotesi organizzative degli enti con dirigenza e di quelli che non la prevedono, incidendo sulla disciplina degli incarichi
art. 8 CCNL 31 marzo 1999 comparto enti locali
disciplina le posizioni organizzative, con funzioni di direzione di unità complesse e relativo trattamento accessorio
art. 10 CCNL 31 marzo 1999 comparto enti locali
prevede la retribuzione di posizione e di risultato per le posizioni organizzative
art. 11 CCNL 31 marzo 1999 comparto enti locali
richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 8 e 10 per la disciplina economica degli incarichi
art. 15 CCNL 22 gennaio 2004
negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali sono titolari di posizioni organizzative disciplinate dal CCNL 1999
art. 36 Cost.
invocato dal ricorrente per sostenere che il compenso dovuto è quello previsto dalla disciplina collettiva per l'incarico svolto, non necessariamente l'intero trattamento dirigenziale
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
la Corte esclude la sua applicazione nel senso di imporre il trattamento economico della qualifica superiore quando l'incarico dirigenziale sia conferito, in un ente privo di dirigenza, secondo la disciplina speciale del T.U.E.L. e della contrattazione collettiva
art. 112 c.p.c.
il giudice deve corrispondere al chiesto e pronunciato e non può sostituire la domanda proposta né attribuire un bene ulteriore rispetto a quello domandato
art. 360 c.p.c.
richiamato per la deduzione dei motivi di ricorso in cassazione
art. 366 n. 6 c.p.c.
gli oneri di specifica indicazione e deposito non si estendono al contratto collettivo del pubblico impiego contrattualizzato
art. 369 n. 4 c.p.c.
come per l'art. 366 n. 6 c.p.c., non impone il deposito del CCNL del pubblico impiego contrattualizzato ai fini dell'ammissibilità
art. 2948 n. 4 c.c.
richiamato per il termine quinquennale di prescrizione del credito retributivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sussistenza delle condizioni per il relativo versamento aggiuntivo
Massime di principio
- Negli enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, l'attribuzione di funzioni dirigenziali a dipendenti non dirigenti va valutata alla luce del T.U.E.L. e della contrattazione collettiva di settore; in tale assetto non opera automaticamente l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 nel senso di riconoscere il trattamento economico pieno della qualifica dirigenziale.
- Quando l'ente non istituisce una posizione dirigenziale in organico, il compenso del dipendente incaricato di funzioni apicali è quello previsto dalla disciplina collettiva per la posizione organizzativa, con retribuzione di posizione e di risultato, oltre al trattamento fondamentale della qualifica di inquadramento.
- Il giudice non può sostituire la domanda proposta dalla parte né attribuire un bene diverso o più ampio rispetto a quello richiesto; la qualificazione giuridica della domanda deve restare entro i limiti del petitum e della causa petendi delineati dall'attore.
- In presenza di domande tra loro distinte, una principale risarcitoria e una subordinata retributiva, la limitazione espressa del periodo fatto valere in via subordinata vincola il giudice e impedisce di liquidare somme anche per periodi non compresi in quella specifica domanda.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il contratto collettivo nazionale è conoscibile d'ufficio dal giudice, sicché non opera un rigido onere di deposito e specifica indicazione ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione.
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