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Ordinanza

Ordinanza n. 275/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Enna del 24 giugno 2024, n. 322, corretta con provvedimento del Tribunale di Enna del 18 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202501091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Enna del 24 giugno 2024, n. 322, corretta il 18 luglio 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Enna. Ai fini della verifica della decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, i ricorrenti hanno depositato copie delle ricevute PEC relative alla notificazione della sentenza, contenenti tuttavia documenti in formato “.hash”, non leggibili. Il TAR ha rilevato che tale modalità di deposito non consente di verificare né il contenuto degli atti notificati né se gli stessi fossero effettivamente leggibili dall’Amministrazione destinataria.

La decisione

Il TAR ha disposto un adempimento istruttorio, ordinando ai ricorrenti di depositare una copia leggibile della notificazione PEC della sentenza, così da consentire la verifica del contenuto dei documenti notificati e della loro leggibilità per il Comune destinatario. È stato assegnato un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato, per il prosieguo, all’udienza camerale del 28 maggio 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La verifica della notificazione del titolo giudiziale è necessaria per accertare il decorso del termine di 120 giorni rilevante ai fini della proponibilità del ricorso per ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la parte ricorrente invoca il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 sulla base di una notificazione PEC, il giudice può richiedere il deposito di documentazione leggibile e idonea a dimostrare sia il contenuto degli atti notificati sia la loro effettiva leggibilità da parte dell’Amministrazione destinataria.
  • La produzione di file in formato non leggibile, quale un file “.hash”, non consente di verificare l’avvenuta notificazione del titolo esecutivo e può giustificare un ordine istruttorio di integrazione documentale prima della decisione sul ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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