Ordinanza n. 275/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Enna del 24 giugno 2024, n. 322, corretta con provvedimento del Tribunale di Enna del 18 luglio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Enna del 24 giugno 2024, n. 322, corretta il 18 luglio 2024
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Enna. Ai fini della verifica della decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, i ricorrenti hanno depositato copie delle ricevute PEC relative alla notificazione della sentenza, contenenti tuttavia documenti in formato “.hash”, non leggibili. Il TAR ha rilevato che tale modalità di deposito non consente di verificare né il contenuto degli atti notificati né se gli stessi fossero effettivamente leggibili dall’Amministrazione destinataria.
La decisione
Il TAR ha disposto un adempimento istruttorio, ordinando ai ricorrenti di depositare una copia leggibile della notificazione PEC della sentenza, così da consentire la verifica del contenuto dei documenti notificati e della loro leggibilità per il Comune destinatario. È stato assegnato un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato, per il prosieguo, all’udienza camerale del 28 maggio 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
La verifica della notificazione del titolo giudiziale è necessaria per accertare il decorso del termine di 120 giorni rilevante ai fini della proponibilità del ricorso per ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la parte ricorrente invoca il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 sulla base di una notificazione PEC, il giudice può richiedere il deposito di documentazione leggibile e idonea a dimostrare sia il contenuto degli atti notificati sia la loro effettiva leggibilità da parte dell’Amministrazione destinataria.
- La produzione di file in formato non leggibile, quale un file “.hash”, non consente di verificare l’avvenuta notificazione del titolo esecutivo e può giustificare un ordine istruttorio di integrazione documentale prima della decisione sul ricorso per ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 92/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 93/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 94/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 95/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 96/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 97/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →