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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25801/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing avente ad oggetto un’autovettura di pregio, originariamente stipulato tra una società concedente e un primo utilizzatore, poi ceduto al ricorrente. Il ricorrente aveva anche prospettato la successiva concessione del bene in comodato a un terzo. A seguito di segnalazioni di movimenti anomali dell’auto e della successiva denuncia di furto, la società concedente aveva richiesto il pagamento delle rate scadute e la restituzione del veicolo, ottenendo poi un decreto ingiuntivo per una penale contrattuale e per interessi di mora. Il ricorrente aveva proposto opposizione chiedendo: la nullità del contratto originario e della cessione per falsità della firma del cedente; in subordine l’annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. per raggiri di terzi; inoltre la riduzione della penale e il risarcimento/restituzione di quanto corrisposto, deducendo un concorso di colpa della concedente nella perdita del bene ai sensi dell’art. 1227 c.c. In appello la corte territoriale aveva ritenuto nulli i documenti originari per falsità della firma, ma aveva comunque ricostruito sulla base dei comportamenti concludenti delle parti un autonomo contratto di leasing tra la concedente e il ricorrente, escludendo la prova della consapevolezza della banca rispetto ai raggiri e negando ogni concorso colposo rilevante. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) falsa applicazione di norme sulla cessione del contratto e sulla validità del leasing, sostenendo che un contratto nullo non può essere "convalidato" mediante il principio di conservazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo circa la conoscenza dei raggiri da parte della concedente, necessario per l’annullamento per dolo anche del terzo ex art. 1439 c.c.; 3) omessa pronuncia sulla censura relativa al concorso colposo della concedente nella perdita del bene e quindi sulla riduzione della penale ex art. 1227 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la corte d’appello non aveva affatto convalidato un contratto nullo, ma aveva autonomamente accertato l’esistenza di un distinto contratto di leasing tra concedente e ricorrente sulla base dei comportamenti delle parti. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la corte territoriale aveva espressamente escluso la prova della conoscenza, da parte della concedente, dei raggiri eventualmente posti in essere da terzi; perciò non ricorrevano i presupposti dell’art. 1439, comma 2, c.c. Il terzo motivo è stato rigettato perché non vi era omessa pronuncia: la decisione impugnata aveva già escluso qualsiasi concorso della concedente nelle condotte illecite e, comunque, aveva evidenziato una seconda ratio decidendi autonoma, cioè l’irrilevanza dell’eventuale negligenza della concedente rispetto al rapporto oggetto del giudizio. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1367 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di principio di conservazione del contratto, ma ritenuto inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la validità del contratto in assenza di valida manifestazione di volontà

  • art. 1326 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’assenza di perfezionamento contrattuale

  • art. 1406 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di cessione del contratto

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del contratto per difetto di elementi essenziali e per falsità della sottoscrizione

  • art. 1423 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell’impossibilità di sanare un contratto nullo

  • art. 1439 c.c.

    la Corte ha ribadito che il dolo del terzo è idoneo a viziare il contratto solo se risulti provata la conoscenza del dolo da parte dell’altro contraente

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per la dedotta riduzione del danno/penale in ragione del preteso concorso colposo della concedente

  • art. 112 c.p.c.

    è stato escluso il vizio di omessa pronuncia quando la decisione comporta un rigetto implicito incompatibile con la domanda non espressamente esaminata

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura della fattispecie senza attaccare la base logico-giuridica della decisione.
  • La nullità di un precedente atto negoziale non impedisce al giudice di accertare, sulla base dei comportamenti complessivi delle parti, la conclusione di un distinto e autonomo contratto tra soggetti diversi, qualora tale ricostruzione sia supportata dagli elementi di fatto accertati in merito all’assetto di interessi effettivamente voluto.
  • Per l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439 c.c. per dolo del terzo è necessario che risulti provata la conoscenza dei raggiri da parte dell’altro contraente; in difetto di tale prova, i raggiri di terzi restano inidonei a produrre effetti invalidanti nei confronti della controparte contrattuale.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata contenga una statuizione, anche implicita, incompatibile con la domanda o l’eccezione non espressamente esaminata; non è necessario che il giudice si pronunci con autonoma argomentazione su ogni singola doglianza se la soluzione adottata la rende logicamente recessiva.
  • La censura in cassazione che presuppone un errore nella qualificazione del contratto deve essere veicolata denunciando specificamente la violazione dei criteri di interpretazione negoziale, non potendo risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàAnnullabilitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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