Sentenza n. 366/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza numero 2843/2025, emessa in data 10/04/2025, dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a erogarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro, relativa all'anno scolastico 2024/2025. La sentenza era stata notificata al Ministero il 14 aprile 2025 ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto anche, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza perché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e non risultava alcuna esecuzione del giudicato. Il giudice ha affermato che la sentenza civile conserva un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e impone a quest'ultima di far conseguire concretamente alla destinataria il bene della vita riconosciuto dal giudice. Il Ministero è stato ordinato di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, determinata negli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure fino all'adempimento eseguito dal commissario ad acta. L'insediamento del commissario non priva l'Amministrazione del potere di provvedere. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per agire in ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza.
Massime di principio
- La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosce una prestazione dovuta da una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e può essere azionata in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- L'Amministrazione è tenuta non soltanto a conformarsi formalmente al giudicato, ma a far conseguire concretamente al destinatario l'utilità o il bene della vita riconosciuto dalla pronuncia giudiziale.
- L'azione di ottemperanza è procedibile quando il giudicato sia stato notificato all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche e risulti l'inerzia dell'Amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare fin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'esecuzione spontanea o commissariale.
- La nomina o l'insediamento del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato.
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