Cassazione Penale, Sentenza n. 26003/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 3, legge n. 241/2006 e la carenza di motivazione nella revoca dell'indulto. In particolare si contestava che il giudice dell'esecuzione aveva preso a riferimento solamente il titolo della sentenza di condanna senza acquisire né analizzare il contenuto della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/01/2017 (irrevocabile dal 06/03/2019), non valutando che la condanna riguardava più reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 legati dal vincolo della continuazione e che, secondo la giurisprudenza consolidata, ai fini della revoca dell'indulto va considerata la pena inflitta per ciascun reato (e, se rito abbreviato, la pena finale dopo la diminuzione), non la pena complessiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza di revoca dell'indulto, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno davanti alla stessa autorità in diversa persona fisica. La Corte ha censurato il fatto che il provvedimento impugnato non aveva acquisito né preso specificamente in esame la sentenza della Corte d'appello e non aveva valutato le pene singole per le condotte ritenute in continuazione, in contrasto con la giurisprudenza che impone di considerare, per reati unificati dalla continuazione, la pena riferita a ciascun reato (determinata, se rito abbreviato, dopo la diminuzione).
Norme richiamate
legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3
Disciplina la revoca dell'indulto; la sua applicazione richiede il concreto accertamento delle condanne rilevanti ai fini della revoca, non può limitarsi al solo titolo della sentenza
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Rifersce a più reati legati dal vincolo della continuazione; quando è applicato il vincolo di continuazione occorre individuare la pena riferita ai singoli delitti a fini di valutazione per revoca dell'indulto
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Vincis; Sez. 1, n. 16793 del 14/02/2019, Alessandrini; Sez. 1, n. 34174 del 02/07/2024, Pellizzieri)
Rv. 277887 (per Vincis) e Rv. 275246 (per Alessandrini)
Principio consolidato che, ai fini della revoca dell'indulto, se i reati sono unificati dal vincolo della continuazione la pena da considerare non è quella complessiva ma la pena inflitta per ciascun reato, da individuarsi, se processo abbreviato, nella pena finale dopo la diminuzione
Corte Costituzionale, n. 183/2013
Richiesto il rinvio per nuovo giudizio davanti a diversa persona fisica, in caso di annullamento dell'atto impugnato
Massime di principio
- Prima di revocare un indulto bisogna acquisire e valutare integralmente la sentenza di condanna, non limitarsi al titolo o a dati sommari
- Se i reati sono stati ritenuti in continuazione, ai fini della revoca dell'indulto va considerata la pena relativa a ciascun singolo reato, non la pena complessiva
- Se la condanna è stata pronunciata con rito abbreviato, va preso a riferimento l'ammontare della pena dopo la diminuzione prevista per tale rito per ciascun reato
- La mancata motivazione specifica o la mancata acquisizione degli atti decisivi costituisce vizio che può portare all'annullamento del provvedimento di revoca
- In caso di annullamento è previsto il rinvio per nuovo giudizio dinanzi alla stessa autorità in diversa persona fisica
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