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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8885/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che il termine di quarantotto ore per la convalida del G.i.p. decorre dal momento dell'effettiva esecuzione del prelievo coattivo e non dalla data di emissione del decreto del Pubblico Ministero. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato gli atti al G.i.p. del Tribunale di Palermo per il nuovo esame.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, la richiesta di convalida del decreto motivato del Pubblico Ministero relativo al prelievo coattivo di campioni biologici su persona vivente. Il ricorrente deduceva che il termine di quarantotto ore per la convalida previsto dall'art. 359-bis cod. proc. pen. decorre dall'effettiva esecuzione del prelievo da parte della Polizia giudiziaria e non dalla data di emissione del decreto del Pubblico Ministero, come ritenuto dal G.i.p.

Norme richiamate

  • art. 359-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura per i prelievi coattivi disposti d'urgenza dal Pubblico ministero e prevede la convalida del G.i.p. entro quarantotto ore; la Corte interpreta che il termine di 48 ore decorre dall'effettiva esecuzione del prelievo, essendo questo il momento potenzialmente lesivo dei diritti fondamentali.

  • art. 224-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla norma sui prelievi coattivi per il contenuto minimo del decreto motivato e per la disciplina dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale; serve da parametro per il contenuto e per la necessità di controllo giudiziario.

  • art. 390 cod. proc. pen.

    Norma sul fermo di indiziato di delitto utilizzata in via analogica: anche per il fermo il termine di convalida decorre dal momento dell'effettiva privazione della libertà, a sostegno dell'interpretazione che per i prelievi il dies a quo sia l'esecuzione dell'atto.

  • art. 267, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulle intercettazioni urgenti citata per distinguerne la disciplina: nelle intercettazioni urgenti il termine di convalida decorre dall'emissione del decreto perché l'attività di captazione è immediatamente esecutiva e utilizzabile; ciò giustifica la diversa scelta interpretativa rispetto ai prelievi biologici.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Riferita nelle censure di ammissibilità del ricorso (lett. b) e dalla difesa (lett. c)); utilizzata per inquadrare le ragioni di impugnazione: il Collegio, però, decide sul merito dell'errata determinazione del dies a quo e accoglie il ricorso.

Massime di principio

  • Per i prelievi coattivi di campioni biologici disposti d'urgenza dal Pubblico Ministero, il termine di quarantotto ore per la convalida del G.i.p. decorre dall'effettiva esecuzione del prelievo (dies a quo = momento dell'atto), poiché è quello in cui si realizza l'interferenza sui diritti fondamentali della persona.
  • La disciplina delle convalide è da interpretare tenendo conto della natura dell'atto: se l'atto è immediatamente lesivo o produce effetti immediati (es. intercettazioni), il dies a quo può decorrere dall'emissione del decreto; se l'effetto lesivo si realizza con l'esecuzione materiale (es. prelievo, privazione della libertà), il termine decorre dall'esecuzione.
  • Il controllo giudiziario sui provvedimenti urgenti che incidono sul corpo umano è imprescindibile e deve avvenire in prossimità temporale con l'atto di indagine; la mancata tempestiva convalida può comportare l'annullamento della decisione che ha dichiarato la richiesta tardiva.
  • In casi analoghi, verificare sempre se la norma disciplina espressamente il dies a quo; in mancanza, cercare parametri analogici (fermo, arresto, ecc.) e la ratio di tutela dei diritti fondamentali per stabilire il punto di partenza del termine.
  • Le eccezioni difensive che invocano la natura 'processuale' della norma e l'applicazione di regole di decadenza/inammissibilità vanno valutate con attenzione: se la scadenza incide sul diritto di chiedere la convalida, il giudice dovrà interpretare la norma in modo coerente con la tutela dei diritti fondamentali e la finalità del controllo giudiziario.

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