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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05407/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da due procedimenti di espropriazione per pubblica utilità disposti da un comune su terreni appartenenti a una società. La Commissione provinciale aveva determinato le indennità definitive di espropriazione e di occupazione; il comune ha proposto opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello, chiedendo che fossero ritenute congrue le indennità provvisorie da esso offerte e che fossero prive di valenza le stime definitive. La società espropriata si è costituita e ha proposto opposizione riconvenzionale per ottenere un aumento delle indennità. La Corte d'appello, dopo una sentenza non definitiva che aveva qualificato i terreni come non edificabili, ha accolto l'opposizione del comune e rigettato quella riconvenzionale, liquidando un'indennità inferiore all'ammontare delle indennità provvisorie. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) difetto di giurisdizione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente sovrapposto la propria decisione alle scelte amministrative e disapplicato atti legittimi; 2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e error in procedendo, perché il comune non avrebbe mai chiesto una riduzione rispetto alle indennità provvisorie e la Corte avrebbe pronunciato ultra petita; 3) violazione delle norme sull'indennità per terreni non edificabili e omesso esame di fatti decisivi, lamentando il mancato riconoscimento di utilizzazioni intermedie del fondo e di una maggiore appetibilità commerciale; 4) violazione delle medesime norme e omesso esame di fatti decisivi, contestando il mancato riferimento al prezzo di acquisto del bene e la mancata valorizzazione della possibilità di parcheggi; 5) violazione della disciplina sulle spese di lite e delle norme processuali, per l'asserita eccessività della liquidazione delle spese. Il comune ha resistito chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito avesse violato il principio della domanda e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché in presenza di stima definitiva non poteva liquidare un'indennità inferiore a quella provvisoria indicata come congrua dal comune, mancando una domanda riconvenzionale dell'espropriante in tal senso. Il primo motivo è stato assorbito. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni di merito compiuti dalla corte territoriale, senza specificità e autosufficienza adeguate; è stata esclusa anche l'esistenza di vizi motivazionali rilevanti. Il quinto motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla stessa Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è la norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla ricorrente; la Corte distingue tra difetto di giurisdizione, violazioni di legge, errores in procedendo e vizio motivazionale, qualificando il secondo motivo come error in procedendo

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato per affermare il principio della domanda e il necessario rispetto del thema decidendum

  • art. 112 c.p.c.

    la decisione ribadisce che il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda e che, nel caso concreto, la liquidazione dell'indennità in misura inferiore a quella richiesta come congrua integrava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 39 legge n. 2359/1865

    richiamato dalla ricorrente per la determinazione dell'indennità di espropriazione dei terreni non edificabili; la Corte richiama il criterio del valore venale e la possibilità di valorizzare usi intermedi solo se consentiti dalla normativa vigente

  • art. 57 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in materia di espropriazione; non è il fulcro della ratio decidendi

  • L.R. Sicilia n. 22/1996

    invocata per sostenere la possibilità di interventi costruttivi nel verde agricolo; la Corte osserva che mancava la dimostrazione delle condizioni di legge per la fruibilità di tali possibilità alla data dell'esproprio

  • L.R. Sicilia n. 25/1999

    richiamata dalla ricorrente insieme alla normativa regionale urbanistica, senza che ciò muti l'esito dei motivi di merito

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare vizi di motivazione; la Corte esclude motivazione apparente o contraddittoria

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato ai fini della censura sulla liquidazione delle spese di lite, ma il motivo resta assorbito

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in ragione del parziale accoglimento del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, pur trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto e non di impugnazione dell'atto amministrativo, il giudice deve comunque rispettare il principio della domanda: in presenza di stima definitiva non può determinare l'indennità in misura inferiore a quella che l'espropriante abbia chiesto di ritenere congrua, salvo che vi sia una rituale domanda riconvenzionale.
  • L'espropriante che, convenuto nel giudizio di opposizione alla stima, intenda ottenere una quantificazione inferiore rispetto alla stima definitiva o rispetto alle pretese avversarie deve formulare una domanda riconvenzionale secondo le forme e i termini processuali dovuti; la mera difesa o richiesta di conferma delle proprie stime provvisorie non basta.
  • In sede di legittimità non è consentito alla parte rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito, salvo il limitato sindacato sull'omesso esame di fatti decisivi o sulle anomalie motivazionali tipizzate.
  • Ai fini della determinazione dell'indennità per terreni non edificabili, il fondo può essere valorizzato anche in relazione a utilizzazioni intermedie tra agricoltura ed edificazione, ma solo se tali utilizzazioni risultino consentite dalla normativa urbanistica e siano concretamente dimostrate nelle condizioni di legge esistenti al momento dell'esproprio.
  • Il prezzo pagato in una precedente compravendita può avere valore indiziario nella stima del bene solo se sia coerente con la reale qualificazione giuridica e urbanistica del fondo; non è decisivo quando l'atto di acquisto abbia presupposto erroneamente l'edificabilità del terreno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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