Cassazione Penale, Ordinanza n. 34664/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Roma il 14 gennaio 2026. Ha contestato la qualificazione giuridica dei fatti e, con memoria pervenuta il 6 agosto 2026, ha chiesto l'assegnazione del ricorso alla Sesta Sezione, insistendo sulla medesima censura. Il testo non specifica i fatti oggetto dell'imputazione né il reato contestato. La Corte ha ritenuto che la doglianza non deducesse un errore manifesto, immediatamente desumibile dalla sentenza impugnata, e che i motivi proposti non rientrassero quindi tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti contro una sentenza di patteggiamento. Ha precisato che, per le richieste di applicazione della pena formulate dopo il 3 agosto 2017, il ricorso è ammesso soltanto per le ragioni tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura sulla qualificazione giuridica è deducibile quando l'errore è manifesto e ricavabile dalla sentenza senza una specifica verifica degli atti o delle prove. Ha ritenuto che tale tipo di errore non fosse stato dedotto; la memoria del 6 agosto 2026, che insisteva sulla qualificazione giuridica e chiedeva l'assegnazione alla Sesta Sezione, non ha modificato la conclusione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dalla disposizione, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto.
il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.
La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è impugnabile in cassazione nei soli limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame.
La disciplina restrittiva dell'impugnazione si applica alle richieste di applicazione della pena formulate dal 3 agosto 2017 in poi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento relativa a una richiesta formulata dopo il 3 agosto 2017 è ammissibile soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile quando l'errore è manifesto e risulta dalla stessa sentenza impugnata; non è sufficiente un errore che possa essere individuato soltanto mediante una specifica verifica degli atti o degli elementi probatori.
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