Cassazione Civile, Ordinanza n. 25513/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (editore)
La controversia
La controversia nasce dalla pubblicazione, su un quotidiano, di un'intervista a una ballerina in cui lo spettacolo in cui il ricorrente aveva partecipato veniva descritto con riferimenti ritenuti dal ricorrente lesivi della sua posizione professionale. In primo grado e in appello il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della violazione del diritto morale d'autore, del diritto al nome e dell'obbligo di rettifica; le domande erano state respinte. Con precedente ordinanza di legittimità il ricorso era stato rigettato/in parte dichiarato inammissibile. Con il nuovo ricorso ex art. 391-bis c.p.c. il ricorrente deduce un unico motivo di revocazione, denunciando errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.: secondo lui l'ordinanza impugnata avrebbe falsamente percepito gli atti, trascurando che la Corte d'appello aveva accertato che l'articolo conteneva specifici riferimenti alla sua interpretazione nello spettacolo, pur senza menzionarlo nominativamente. Sostiene che tale svista avrebbe inciso sulla valutazione dell'esistenza di un diritto alla menzione del nome e sulla pretesa lesione della sua reputazione professionale; insiste inoltre sul fatto che l'articolo sarebbe stato diffamatorio e che la giornalista avesse dato conto della sua posizione tramite il richiamo alla somiglianza con un altro ballerino.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che il dedotto errore non integrava un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., perché la censura non indicava un fatto inesistente o esistente negli atti che l'ordinanza avesse supposto al contrario, ma mirava in sostanza a contestare valutazioni giuridiche e apprezzamenti di merito già svolti. La Corte ha osservato inoltre che l'ordinanza impugnata aveva già preso in considerazione il contenuto della decisione d'appello e che la questione della lesione reputazionale era stata esaminata e esclusa, non potendo quindi parlarsi di mancata percezione del fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di revocazione; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
individua il rimedio straordinario della revocazione contro le ordinanze della Corte di cassazione, esperibile nei limiti dell'errore di fatto revocatorio
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio è configurabile solo come errore di percezione o svista materiale su un fatto decisivo risultante in modo incontestabile dagli atti, non quando la censura investe valutazioni o interpretazioni giuridiche
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per evidenziare che la lamentata omessa considerazione di un fatto attiene, semmai, al vizio motivazionale e non all'errore di fatto revocatorio
art. 21 Cost.
richiamato nel ragionamento per affermare la libertà della giornalista di scegliere di intervistare uno solo degli interpreti e di incentrare l'articolo su quel soggetto
art. 8 della legge n. 47 del 1948
richiamato nel precedente percorso processuale per escludere la legittimazione passiva della società editrice rispetto alla domanda di rettifica
artt. 20 e 126, n. 1, l. n. 633 del 1941
richiamati nel giudizio di merito come norme invocate a tutela del diritto morale d'autore e della menzione dell'autore/esecutore
art. 2577, secondo comma, c.c.
richiamato nel giudizio di merito quale fondamento della tutela del diritto d'autore
art. 6 c.c.
richiamato nel giudizio di merito quale fondamento del diritto al nome
art. 112 c.p.c.
richiamato nel precedente ricorso per cassazione come parametro del denunciato vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia
art. 96, terzo comma, c.p.c.
richiamato per escludere i presupposti della responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva immediatamente verificabile tra sentenza e atti di causa; non basta dedurre che il giudice abbia male valutato i fatti, male interpretato il loro significato o applicato erroneamente la legge.
- Non è ammissibile utilizzare la revocazione per riproporre censure di merito o questioni giuridiche già esaminate e respinte nel precedente giudizio di legittimità.
- L'omessa considerazione di un fatto storico non integra di per sé errore revocatorio quando quel fatto sia stato comunque esaminato nel provvedimento impugnato o quando la doglianza miri solo a contestare il percorso argomentativo seguito dal giudice.
- Nel giudizio di revocazione contro ordinanze della Cassazione, la parte che lamenta l'errore deve indicare con precisione quale fatto sarebbe stato supposto inesistente o esistente contro il dato degli atti, e deve dimostrare che tale errore sia stato decisivo per la decisione.
- In materia di stampa, la scelta di intervistare solo uno degli interpreti di uno spettacolo e di concentrarsi su di lui rientra, secondo il ragionamento seguito dalla Corte, nella libertà di espressione e di stampa, salvo che l'articolo contenga specifiche affermazioni negative sulla posizione soggettiva altrui.
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