Tribunale, Sentenza T-31/18
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 novembre 2019. — Luisa Izuzquiza e Arne Semsrott contro Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a un’operazione navale condotta nel Mediterraneo centrale nel 2017 dalla Frontex – Imbarcazioni impegnate – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica. — Causa T-31/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di due giornalisti/attivisti contro il diniego di Frontex di comunicare nome, bandiera e tipo delle imbarcazioni impiegate nell’operazione Triton 2017. La Corte ritiene plausibile il rischio per la sicurezza pubblica derivante dalla possibile combinazione dei dati richiesti con fonti pubbliche, tali da permettere di individuare o seguire le unità di pattugliamento. Esclude inoltre un obbligo di accesso parziale e giudica sufficiente la motivazione del diniego. I ricorrenti sono condannati alle spese.
Accesso ai documenti Frontex: legittimo il diniego, per ragioni di sicurezza pubblica, di documenti sulle imbarcazioni impiegate nell’operazione Triton 2017
La questione giuridica
Se Frontex potesse negare l’accesso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, ai documenti contenenti nome, bandiera e tipo delle imbarcazioni impiegate nell’operazione Triton 2017, per il rischio che la loro divulgazione consentisse a organizzazioni criminali di localizzare o monitorare le unità e di eludere la sorveglianza delle frontiere; inoltre, se la motivazione fosse sufficiente e se dovesse essere concesso un accesso parziale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che Frontex può negare l’accesso ai documenti richiesti quando la divulgazione di informazioni sulle imbarcazioni impiegate in un’operazione di controllo delle frontiere comporti un rischio concreto, ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico per la sicurezza pubblica, perché tali dati possono essere combinati con informazioni già pubbliche per localizzare le unità e consentire ai trafficanti di eludere i controlli. In tale contesto, l’istituzione dispone di un ampio margine di valutazione, il diniego può riguardare anche informazioni già parzialmente pubblicate se non comparabili, e la motivazione è sufficiente se rende comprensibile l’iter logico senza dover svelare elementi che comprometterebbero l’interesse protetto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Regolamento (UE) 2016/1624
- Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624
- Articolo 74, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1624
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Accesso ai documenti Frontex: diniego per sicurezza pubblica
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione di Frontex che ha negato l’accesso a documenti contenenti dati identificativi delle imbarcazioni impiegate nel Mediterraneo centrale nell’ambito dell’operazione Triton 2017. Il Tribunale affronta il rapporto tra trasparenza amministrativa e tutela della sicurezza pubblica ai sensi del regolamento n. 1049/2001.
Fatti e procedimento
I ricorrenti avevano chiesto l’accesso ai documenti contenenti informazioni sul nome, sulla bandiera e sul tipo di tutte le imbarcazioni impiegate da Frontex tra il 1o giugno e il 30 agosto 2017. Frontex ha respinto la domanda e, in sede di conferma, ha ribadito che la divulgazione, combinata con informazioni pubblicamente disponibili su siti di tracciamento marittimo, avrebbe consentito di individuare la posizione delle unità e di agevolare il traffico illecito di migranti e la tratta di esseri umani.
Normativa applicabile
Il Tribunale richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti;
- l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, relativo alla tutela della sicurezza pubblica;
- l’articolo 4, paragrafo 6, sull’accesso parziale;
- gli articoli 6, 7, 11 e 2 del medesimo regolamento;
- il regolamento (UE) 2016/1624 istitutivo della guardia di frontiera e costiera europea, in particolare gli articoli 8, paragrafo 3, e 74, paragrafi 1 e 2, che disciplinano le attività di comunicazione di Frontex senza divulgazione di informazioni operative compromettenti.
Ricevibilità
Frontex sosteneva che il ricorso fosse irricevibile perché la domanda impugnata si inseriva in una serie di richieste analoghe precedenti o successive. Il Tribunale respinge l’eccezione: la richiesta del 1o settembre 2017 non era meramente confermativa di quella del 19 giugno 2017, poiché riguardava un periodo diverso e già concluso, oltre a essere stata presentata da entrambi i ricorrenti.
Esame della prima censura: necessità di un esame individuale dei documenti
I ricorrenti lamentavano che Frontex non avesse esaminato singolarmente ciascun documento. Il Tribunale osserva che la domanda mirava a documenti contenenti dati, non a singoli documenti già identificati, e ricorda la giurisprudenza Typke, secondo cui informazioni estraibili da una banca dati mediante strumenti di ricerca preprogrammati possono costituire un documento esistente. In tale contesto, non è necessario un esame individuale di ogni documento sorgente, purché i dati richiesti siano stati effettivamente valutati.
Esame della seconda censura: esattezza materiale del rischio per la sicurezza pubblica
Il Tribunale affronta poi l’argomento secondo cui non sarebbe possibile localizzare le imbarcazioni tramite siti come MarineTraffic, perché i transponder sarebbero spenti durante le missioni. Sulla base delle spiegazioni fornite da Frontex, il Tribunale ritiene invece plausibile che i transponder non siano sempre disattivati e che, comunque, i dati richiesti possano essere combinati con altri mezzi di osservazione, anche a bassa o alta tecnologia, per seguire le unità.
Il rischio che i trafficanti utilizzino tali informazioni per eludere i controlli è considerato concreto, ragionevolmente prevedibile e non ipotetico. Il Tribunale richiama il principio, elaborato dalla giurisprudenza, secondo cui le eccezioni dell’articolo 4 devono essere interpretate restrittivamente, ma l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), implica un ampio margine discrezionale per l’istituzione quando è in gioco la sicurezza pubblica.
Esame della terza censura: irrilevanza del fatto che il periodo sia già trascorso
Secondo i ricorrenti, l’operazione riguardava un periodo già concluso al momento della domanda. Il Tribunale replica che, sebbene il lasso temporale richiesto fosse già terminato, l’operazione Triton 2017 era ancora in corso e il rischio per la sicurezza permaneva fino al termine dell’operazione stessa. Pertanto, il diniego non è viziato da errore manifesto di valutazione.
Esame della quarta censura: precedente pubblicazione di alcune informazioni
I ricorrenti sostenevano che parte dei dati fosse già stata pubblicata in passato, anche tramite documenti della Commissione, del SEAE o tramite Twitter da parte di Frontex. Il Tribunale esclude la comparabilità di tali pubblicazioni con la domanda controversa: si trattava di operazioni diverse, di anni diversi o di divulgazioni parziali nell’ambito degli obblighi di comunicazione dell’agenzia. La pubblicazione proattiva di alcuni dati non obbliga Frontex a divulgare altre informazioni che ritenga suscettibili di compromettere la sicurezza pubblica.
Esame della quinta censura: accesso parziale
Quanto all’articolo 4, paragrafo 6, i ricorrenti chiedevano almeno la comunicazione della bandiera e del tipo delle imbarcazioni, sostenendo che solo il nome consentirebbe l’identificazione. Il Tribunale osserva che esistono altri mezzi di localizzazione o sorveglianza e che anche bandiera e tipo possono essere utili per tali fini. Ne consegue che Frontex poteva negare l’accesso non solo al nome, ma anche alle altre informazioni richieste, senza essere tenuta a concedere un accesso parziale.
Motivazione della decisione impugnata
I ricorrenti denunciavano una motivazione insufficiente, poiché Frontex non avrebbe spiegato in che modo i dati richiesti potessero essere usati per seguire le imbarcazioni. Il Tribunale ritiene invece che la motivazione fosse chiara e sufficiente: Frontex aveva indicato che la divulgazione, combinata con fonti pubbliche, avrebbe potuto rivelare la posizione delle pattuglie e consentire ai trafficanti di adattare il proprio modus operandi. Non era necessario che l’agenzia esponesse nel dettaglio gli elementi operativi che avrebbe così stessa compromesso.
Decisione e principi affermati
Il ricorso è respinto integralmente e i ricorrenti sono condannati alle spese. La pronuncia conferma che, in materia di accesso ai documenti, l’eccezione relativa alla sicurezza pubblica può giustificare il diniego quando la divulgazione di dati apparentemente neutri, ma combinabili con fonti aperte, comporti un rischio concreto per operazioni di controllo delle frontiere e per l’incolumità degli equipaggi.
La sentenza ribadisce inoltre che:
- il controllo giurisdizionale sulle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è limitato all’assenza di errore manifesto, all’esattezza materiale dei fatti e alla correttezza della motivazione;
- l’accesso parziale non è dovuto se anche le informazioni residue restano suscettibili di compromettere l’interesse tutelato;
- la pubblicazione selettiva di taluni dati da parte dell’istituzione non crea un diritto generale alla disclosure di dati ulteriori o più sensibili.
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