Cassazione Penale, Sentenza n. 2507/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver ritenuto il dolo sulla base della mera tenuta irregolare della contabilità, senza tener conto che l'imputato aveva assunto funzioni amministrative solo nell'ultimo anno di vita della società e che i libri messi a disposizione erano quelli a lui riferibili, mentre altri amministratori avevano omesso scritture; inoltre contestava la ricostruzione circa la mancanza del libro degli inventari e l'attribuzione del dolo come finalità di arrecare pregiudizio ai creditori in assenza di prova certa; 2) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, per avere il giudice motivato il diniego sull'assenza di elementi positivi in modo tautologico e sovrapponendo il giudizio sulle attenuanti a quello sulla sussistenza del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la riforma parziale operata dalla Corte d'appello: la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale è stata ritenuta integrata nella forma a dolo generico. La Suprema Corte ha richiamato la distinzione tra le due fattispecie alternative dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.: sottrazione/distruzione dei libri (dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione (dolo generico). Nel caso concreto la Corte d'appello aveva congruamente motivato la sussistenza del dolo generico sulla base di libri incompleti, falsificazioni e registrazioni inattendibili che rendono impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; non ha invece ravvisato la sottrazione tali da richiedere dolo specifico. Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto corretto il diniego motivato con l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione della pena.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
La norma è letta come una fattispecie mista alternativa: punisce sia la sottrazione/distruzione/occultamento dei libri (che richiede dolo specifico, con l'elemento del pregiudizio per i creditori o dell'ingiusto profitto) sia la tenuta della contabilità in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (che richiede il dolo generico). L'omessa o lacunosa tenuta di uno o più libri può dunque integrare la fattispecie a dolo generico se i libri sono comunque rinvenuti e risultano alterati o incompleti.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare l'esame dei motivi in cassazione: il ricorso è valutato nei limiti consentiti dalle disposizioni sulle impugnazioni, per cui la Suprema Corte non può rivalutare liberamente le prove, ma verifica la logicità e la coerenza della motivazione rispetto alle premesse.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 15743/2023 e altre)
La Corte richiama orientamenti consolidati che precisano i contorni del reato documentale: la manipolazione materiale o ideologica delle scritture che ostacola la ricostruzione contabile rientra nella fattispecie a dolo generico; la sottrazione/distruzione richiede elemento soggettivo più grave (dolo specifico) fondato sull'intento di recare pregiudizio ai creditori.
Massime di principio
- La bancarotta documentale può assumere forme diverse: se i libri sono rinvenuti ma sono falsificati, incompleti o tenuti in modo da impedire la ricostruzione, è sufficiente il dolo generico; la sottrazione o distruzione richiede il dolo specifico con intento di danno ai creditori.
- La mera assunzione di cariche in un periodo limitato non esclude automaticamente la responsabilità se emergono elementi che attestano il coinvolgimento dell'imputato nella gestione e nella tenuta delle scritture.
- La Corte di cassazione non rivaluta libere valutazioni di fatto della Corte territoriale salvo travisamento di prova decisiva; il controllo è sulla logicità e coerenza della motivazione rispetto alle premesse.
- Per riconoscere le circostanze attenuanti generiche è necessaria la presenza e la motivazione di elementi 'positivi' che giustifichino la diminuzione della pena; l'incensuratezza da sola non è sufficiente.
- L'omessa tenuta di uno o più libri contabili può concorrere a integrare la fattispecie di bancarotta documentale anche senza prova della sottrazione, quando ciò si inserisce in un quadro contabile che impedisce la ricostruzione patrimoniale.
- In contestazioni relative alla contabilità fallimentare è determinante la valutazione qualitativa delle scritture (es. registro giornale, inventari, registrazioni di crediti inesistenti) per stabilire se sussista o meno il requisito della 'impossibilità ricostruttiva'.
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