Cassazione Civile, Ordinanza n. 29393/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da una scrittura privata stipulata nell'ambito di accordi di separazione tra due ex coniugi/soci di una società, con la quale si riconosceva che un magazzino formalmente intestato alla società era in realtà di proprietà della resistente, perché acquistato con denaro di quest'ultima, e si prevedeva che la società lo trasferisse a semplice richiesta entro tre mesi, una volta definiti i conteggi dei reciproci dare e avere affidati a un ragioniere. La resistente ha chiesto in giudizio l'esecuzione dell'impegno traslativo. Il tribunale aveva escluso la legittimazione passiva del ricorrente in proprio e rigettato la domanda ritenendo non avverata la condizione sospensiva della definizione dei conteggi; la corte d'appello ha invece qualificato quella previsione come termine iniziale e ha accolto la domanda. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2932 c.c. ed erronea interpretazione del negozio fiduciario, sostenendo che non vi fosse alcun pregresso negozio fiduciario e che, comunque, una mera ricognizione avrebbe solo valore probatorio, non costitutivo di obbligazioni; 2) violazione degli artt. 1184 e 1358 c.c., per avere la corte d'appello qualificato la clausola sui conteggi come termine e non come condizione sospensiva; 3) violazione degli artt. 1183 e 2932 c.c., per avere ritenuto sufficiente la sola redazione dei conteggi da parte del tecnico, senza necessaria approvazione ed esecuzione da parte dei contendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto che la scrittura privata non fosse un mero atto ricognitivo di un pregresso negozio fiduciario, ma un atto complesso, insieme ricognitivo e costitutivo di un'obbligazione di trasferimento, espressione dell'autonomia contrattuale delle parti. Ha inoltre confermato la qualificazione della clausola relativa ai conteggi come termine e non come condizione sospensiva, poiché l'attività del ragioniere era data come certa e non subordinava l'efficacia del negozio a un evento incerto, ma solo la sua esecuzione. Infine, ha ritenuto insindacabile in cassazione e comunque adeguatamente motivato l'accertamento di merito secondo cui non era prevista l'accettazione dei conteggi da parte delle parti, essendo sufficiente la loro redazione definitiva da parte del professionista incaricato. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
richiamato in relazione all'obbligo di concludere il trasferimento del bene; la Corte nega che la sua violazione sussista, perché l'accordo conteneva già un'obbligazione di trasferimento validamente assunta.
art. 1184 c.c.
invocato per la distinzione tra termine e condizione; la Corte conferma la qualificazione come termine e non come condizione sospensiva.
art. 1358 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di condizioni; la Corte esclude la configurabilità di una condizione sospensiva non avverata.
art. 1183 c.c.
richiamato in relazione alla determinazione del tempo dell'adempimento; la Corte non accoglie la censura sulla necessità di ulteriore approvazione dei conteggi.
art. 969 c.c.
citato in via esemplificativa per spiegare che un atto ricognitivo può avere funzione probatoria rispetto a un precedente diritto, ma nel caso concreto la scrittura aveva anche funzione obbligatoria.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
citato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Una scrittura privata può essere insieme ricognitiva e costitutiva: se, oltre a richiamare una situazione preesistente, contiene anche l'assunzione di un autonomo obbligo di trasferimento o di regolazione del rapporto, non può essere degradita a mera dichiarazione probatoria.
- La funzione meramente ricognitiva di una dichiarazione implica, di regola, solo efficacia probatoria; tale effetto non esaurisce però il contenuto dell'atto quando le parti, contestualmente alla ricognizione, assumono una nuova obbligazione.
- La distinzione tra termine e condizione va effettuata verificando se l'evento futuro sia certo o almeno programmato come tale dalle parti: quando l'attività demandata a un terzo è destinata certamente a compiersi, essa vale come termine o modalità di esecuzione, non come evento condizionante l'efficacia del negozio.
- In sede di legittimità non è censurabile la sola valutazione di fatto del giudice di merito sulla reale volontà delle parti, se sorretta da motivazione adeguata e se dall'atto non risulti una diversa subordinazione dell'obbligo.
- L'accertamento che un obbligo è subordinato non alla previa approvazione delle parti, ma alla sola redazione dell'elaborato tecnico da parte del professionista incaricato, è incensurabile in cassazione quando trovi adeguato fondamento nel testo dell'accordo.
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