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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20255/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una lettrice di madrelingua straniera, poi collaboratrice esperta linguistica, che aveva già ottenuto in precedenti giudizi il riconoscimento di un trattamento economico parametrato a quello del ricercatore confermato a tempo definito per un determinato periodo. Nel presente giudizio la lavoratrice chiedeva che il medesimo criterio continuasse ad applicarsi anche per il periodo successivo al 1 gennaio 2009, in alternativa o in aggiunta al diverso assegno ad personam riconosciuto dall'università. La Corte d'appello di Bari aveva ritenuto che il precedente giudicato non coprisse il nuovo periodo, valorizzando lo ius superveniens e la limitazione temporale del giudizio precedente, e aveva anche considerato tardiva la domanda subordinata sull'assegno ad personam per il 2009. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, in sintesi, violazione del giudicato esterno, falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza per motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., oltre a violazioni delle norme sul rito del lavoro per la domanda subordinata. Il nucleo centrale del ricorso era però l'erronea esclusione dell'efficacia preclusiva del giudicato formatosi sulla precedente sentenza d'appello di Lecce, che secondo la ricorrente imponeva in modo stabile il criterio retributivo già fissato anche per gli anni successivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato nella parte relativa alla violazione del giudicato, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il giudicato esterno, interpretato come un elemento normativo, deve essere letto secondo i canoni ermeneutici delle norme; in base all'ordinanza n. 10294 del 2016 e alla sentenza d'appello di Lecce n. 2167 del 2013, il precedente giudicato aveva già escluso l'applicazione dell'art. 26, comma 3, l. n. 240 del 2010 al rapporto dedotto, anche per il periodo successivo al 1 novembre 1994, sicché la Corte territoriale non poteva considerare quella questione ancora aperta in un nuovo giudizio. In sostanza, la pronuncia cassata aveva erroneamente negato l'estensione del vincolo del giudicato a un rapporto di durata e alle obbligazioni periodiche connesse.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono i parametri processuali invocati per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è considerato vincolante e la sua violazione è censurabile in cassazione come violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente lo richiama per contestare un'erronea ricognizione del contenuto delle prove e degli atti processuali.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 156 c.p.c. per dedurre nullità della motivazione/sentenza.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla nullità degli atti processuali per il vizio denunciato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • artt. 414 e 437 c.p.c.

    Richiamati per sostenere la tardività o l'inammissibilità della domanda subordinata proposta in appello nel rito del lavoro.

  • art. 36 Cost.

    Evocato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla giusta retribuzione.

  • art. 26, comma 3, l. n. 240 del 2010

    Norma di interpretazione autentica richiamata come già esaminata nel precedente giudicato e ritenuta non applicabile al rapporto in questione dal giudice del giudicato.

  • art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980

    Indicato come base normativa dei primi contratti di lettore di madrelingua straniera.

  • art. 4 d.l. n. 120 del 1995, conv. in l. n. 236 del 1995

    Richiamato come fonte del nuovo rapporto di collaboratore esperto linguistico.

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 2 del 2004, conv. in l. n. 63 del 2004

    Richiamato per il criterio di computo delle differenze retributive e dell'assegno ad personam.

Massime di principio

  • Nei rapporti di durata e nelle obbligazioni periodiche, il giudicato formatosi su una questione decisiva esplica efficacia anche per il tempo successivo, salvo che intervenga una sopravvenienza di fatto o di diritto idonea a modificare il contenuto del rapporto o il suo regolamento.
  • Il giudicato esterno va interpretato come un elemento normativo e non come un semplice atto negoziale: la sua esatta portata si determina secondo i criteri ermeneutici delle norme, con conseguente sindacabilità in cassazione degli errori interpretativi per violazione di legge.
  • Se una precedente decisione ha già escluso l'applicazione di una norma sopravvenuta al rapporto dedotto in giudizio, quella statuizione preclude la riproposizione della medesima questione in un successivo processo tra le stesse parti sul medesimo rapporto o su suoi effetti periodici.
  • Quando il giudicato copre il criterio di determinazione del trattamento economico per un rapporto di durata, il giudice successivo non può rimettere in discussione il parametro retributivo già definitivamente fissato, salvo una sopravvenienza normativa o fattuale realmente modificativa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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