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Sentenza

Sentenza del 26/09/2017 n. 5546 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborso - diniego - risarcimento danno

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione fiscale di somme corrisposte a titolo di risarcimento. Il contribuente sosteneva che tali somme avessero natura indennitaria, poiché riconosciute per la violazione di disposizioni imperative e non per compensare redditi non percepiti. Secondo l'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, sono imponibili soltanto le somme risarcitorie destinate a reintegrare un danno consistente nella mancata percezione di redditi; non lo sono, invece, quelle dirette a compensare un danno diverso, di natura patrimoniale o non patrimoniale.

La decisione

Il principio affermato è favorevole al contribuente: le somme aventi effettiva funzione indennitaria e risarcitoria, diverse dal ristoro di redditi perduti, non costituiscono reddito imponibile e, se precedentemente tassate, possono dare diritto al rimborso. Sono invece imponibili le somme che sostituiscono redditi non percepiti. La qualificazione dipende dalla concreta funzione della somma e non dalla sola denominazione utilizzata nell'accordo o nel provvedimento.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi.

    La norma assoggetta a imposizione le somme risarcitorie soltanto quando sostituiscono o reintegrano redditi perduti. Restano escluse dalla tassazione le somme aventi funzione meramente indennitaria o compensativa per danni diversi dalla perdita di redditi.

Massime di principio

  • Per stabilire se una somma risarcitoria è imponibile occorre individuare la sua funzione sostanziale: se sostituisce un reddito non percepito, è tassabile; se compensa un danno diverso, non è imponibile ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR.
  • La denominazione di 'risarcimento' o 'indennità' non è decisiva: rilevano il titolo giuridico, il contenuto dell'accordo o della sentenza e il danno concretamente compensato.
  • In caso di richiesta di rimborso, il contribuente deve documentare che la somma non remunera attività lavorativa o redditi perduti, ma risarcisce una violazione o un danno autonomo di natura patrimoniale o non patrimoniale.
  • Se la somma ha una natura mista, occorre distinguere e tassare soltanto la parte riferibile alla sostituzione di redditi, mantenendo non imponibile la componente propriamente risarcitoria.
  • Il principio è coerente con Cass. civ., nn. 28887/2008, 11682/2007 e 9111/2002, richiamate come precedenti sulla distinzione tra risarcimento sostitutivo di reddito e risarcimento meramente indennitario.

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