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Ordinanza

Ordinanza n. 288/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di archiviazione del Prefetto di Grosseto del 02.02.2026, notificato il 2 febbraio 2026, con il quale è stata disposta l’archiviazione della pratica P-GR/L/Q/2025/100848 relativa al permesso di soggiorno del dipendente Nagarasa Thenujan, con la conseguente revoca del nulla osta.

Giustizia amministrativa202600764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione dell'istanza relativa al permesso di soggiorno e conseguente revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Grosseto che ha disposto l'archiviazione della pratica relativa al permesso di soggiorno e la conseguente revoca del nulla osta al lavoro subordinato, ritenendo non trasmesso nel termine previsto dall'art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 il contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente. Il ricorso deduce, in sostanza, l'illegittimità dell'automatica archiviazione e revoca, in presenza di circostanze asseritamente non imputabili al lavoratore e della clausola esimente prevista dall'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, che avrebbe imposto una valutazione concreta prima dell'adozione della misura.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, che l'archiviazione e la revoca del nulla osta apparivano disposte in modo automatico e rigidamente vincolato, senza un'adeguata considerazione della clausola esimente di cui all'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, nonostante la deduzione di circostanze non imputabili al lavoratore. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto grave e irreversibile il pregiudizio derivante dalla perdita della stabilità occupazionale e dal rischio di perdita della regolarità del soggiorno, conseguenze non agevolmente ristorabili all'esito del giudizio. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all'interesse del lavoratore alla conservazione dello status lavorativo e del titolo di soggiorno, anche in funzione della dignità personale e dell'effettività del diritto al lavoro. La decisione è espressamente impregiudicata rispetto al merito, fissato per l'udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Il termine per la trasmissione del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente è stato posto dall'amministrazione a fondamento dell'archiviazione dell'istanza e della revoca del nulla osta; il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, che tale applicazione non potesse prescindere dalla valutazione concreta delle circostanze dedotte.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    La clausola esimente impone di verificare concretamente la ricorrenza di circostanze non imputabili al lavoratore prima di disporre l'archiviazione dell'istanza e la conseguente revoca del nulla osta.

  • art. 55 c.p.a.

    Ricorrendo fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice può sospendere cautelarmente l'efficacia del provvedimento impugnato, previo bilanciamento degli interessi contrapposti.

Massime di principio

  • In sede di esame cautelare, l'archiviazione dell'istanza e la revoca del nulla osta al lavoro subordinato non possono essere disposte automaticamente per la mancata trasmissione tempestiva del contratto di soggiorno quando siano dedotte circostanze non imputabili al lavoratore: l'amministrazione deve previamente valutarne in concreto la rilevanza alla luce della clausola esimente prevista dall'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998.
  • La perdita della stabilità occupazionale e il correlativo rischio di irregolarità del soggiorno possono integrare il periculum in mora, quando le conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore straniero non risultino agevolmente ristorabili all'esito del giudizio di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse del lavoratore straniero alla conservazione dello status lavorativo e del titolo di soggiorno può prevalere sull'interesse amministrativo all'immediata efficacia dell'archiviazione e della revoca del nulla osta, in ragione della tutela della dignità personale e dell'effettività del diritto al lavoro.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoProtezione internazionale e specialeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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