Cassazione Penale, Sentenza n. 39545/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare in carcere applicata dal Gip. Contestava: (1) violazione di legge ex art. 273 c.p.p. per presunta errata esclusione di una "rassicurante" identificazione di Oliva con l'interlocutore di conversazioni registrate su utenza in uso a Lo Manto Antonio, sostenendo che le imprese del "gruppo casa" emerse nel 2021 fossero le stesse oggetto delle indagini attuali e quindi riconducibili a Oliva; (2) violazione dell'art. 309, commi 5, 9 e 10 c.p.p., per avere il tribunale omesso di acquisire un decreto (n. 3000/2024) idoneo a dimostrare l'attribuzione ad Oliva di un'utenza usata per il "positioning" e dunque omesso di integrare la prova; (3) vizio di motivazione per non aver valutato altre intercettazioni e una informativa (pagina 698) che, secondo il ricorrente, avrebbero confermato il ruolo di Oliva nella richiesta di fatture per operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse fornito una motivazione completa e coerente: mancava una identificazione chiara e rassicurante di Oliva con il soprannominato interlocutore ("Gino"), vi erano incongruenze tra le società citate in periodi differenti, e mancavano elementi probatori concreti (videoregistrazioni, specificazione dell'utenza utilizzata per il positioning e sua riconducibilità ad Oliva, individuazione fotografica). La Corte ha inoltre ricordato che il tribunale del riesame non ha poteri istruttori per acquisire autonomamente decreti/intercettazioni e deve decidere sulla base del materiale già acquisito o prodotto dalle parti. Le censure del Procuratore Europeo sono state considerate ricostruzioni alternative dei fatti e non vizi di motivazione manifesti tali da giustificare l'annullamento.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione dell'identificazione sulla base di conversazioni intercettate. La Corte ha ritenuto che la questione fosse riconducibile a una normale valutazione probatoria e non a un vizio di legge manifesto; dunque non integrava un errore di applicazione della norma rilevabile "ictu oculi".
art. 309 cod. proc. pen., commi 5, 9 e 10
Richiamato dal ricorrente in relazione al "positioning" e alla presunta obbligatorietà, per il tribunale del riesame, di acquisire un decreto a integrazione probatoria. La Corte ha chiarito che il tribunale del riesame è privo di poteri istruttori: può valutare solo le risultanze già acquisite o gli elementi prodotti dalle parti nell'udienza, e non è tenuto ad acquisire d'ufficio decreti/intercettazioni per integrare la prova nel procedimento incidentale de libertate.
Massime di principio
- Il tribunale del riesame (collegio della cautela) non ha poteri istruttori: decide sulla base del materiale già acquisito o di elementi prodotti dalle parti; non può acquisire d'ufficio decreti o svolgere indagini integrative.
- Per identificare un indagato sulla base di intercettazioni o conversazioni ambientali è necessaria una "rassicurante" convergenza di indizi (correlazione certa tra utenze, tracciamenti attribuiti, videoregistrazioni o individuazioni fotografiche, dichiarazioni autonome e attendibili); coincidende o parziali collegamenti logici tra periodi diversi non sono sufficienti.
- Le censure di motivazione in Cassazione richiedono vizi di macroscopica evidenza (ictu oculi); valutazioni alternative o diverse ricostruzioni probatorie non sono, di per sé, motivo di annullamento.
- Le prove di positioning/tracking devono essere specificate e documentate (numero di utenza, prova della sua attribuzione all'indagato); senza questa specificazione la prova perde efficacia ai fini dell'identificazione.
- Richieste di integrazione probatoria dirette a ottenere decreti/intercettazioni devono essere orientate alle sedi istruttorie competenti (es. Gip/PM) e non possono essere imposte al tribunale del riesame nell'ambito del procedimento cautelare incidentale.
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